Cassazione Civile, Ordinanza n. 30228/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La lite riguardava un'eccezione di usucapione relativa a un manufatto, in particolare a una cisterna. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata la presenza del manufatto nella stessa posizione per il tempo richiesto dalla legge, osservando che i documenti prodotti non dimostravano la data di realizzazione della cisterna né che essa fosse stata costruita oltre vent'anni prima della domanda riconvenzionale. Le ricorrenti hanno denunciato in cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la controparte non aveva mai contestato i fatti posti a fondamento dell'eccezione, risultanti anche dalla documentazione prodotta, ma si era limitata a contestare solo la tempestività della proposizione dell'eccezione. Hanno inoltre dedotto, con un secondo motivo poi assorbito, l'omesso esame di documenti e difese rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il giudice d'appello aveva escluso la prova dell'eccezione senza verificare se operasse il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, c.p.c. e senza accertare la reale estensione della contestazione svolta dalla controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, cui è demandato di riesaminare la vicenda alla luce della natura della contestazione e della documentazione prodotta, ivi compresa la piantina catastale del 1985 in rapporto alle conclusioni del consulente tecnico. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il giudice di merito deve verificare se i fatti allegati siano rimasti non contestati dalla controparte; non può negare la prova del fatto senza considerare l'eventuale operatività del principio di non contestazione.
Massime di principio
- Quando una parte fonda la propria difesa su fatti storici supportati da documenti, il giudice deve prima accertare se tali fatti siano stati specificamente contestati o se, per effetto della non contestazione, debbano ritenersi acquisiti al thema decidendum.
- La valutazione della prova non può essere limitata a un rilievo atomistico dell'insufficienza documentale se la controparte non ha contestato il merito dei fatti allegati, dovendosi distinguere tra contestazione della tempestività dell'eccezione e contestazione della sua fondatezza.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. impone al giudice di merito di esaminare il contenuto effettivo delle difese avversarie e la documentazione prodotta prima di escludere la dimostrazione del fatto dedotto.
- L'omesso esame della portata della contestazione, quando sia decisivo per la soluzione della controversia, comporta cassazione con rinvio affinché il giudice di merito rinnovi il vaglio probatorio e difensivo.
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