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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15452/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico (art. 73 DPR 309/90 e 416-bis c.p.). Le censure principali erano: (1) violazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. e mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare (cd. contestazione a catena) rispetto ad ordinanze cautelari emesse in precedenza; (2) omessa o carente valutazione autonoma della gravità indiziaria e indebita riproposizione pedissequa delle richieste del PM; (3) mancata valutazione o valutazione errata delle richieste di concessione degli arresti domiciliari in luoghi diversi; (4) motivazione apparente in ordine alla consistenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e all'interpretazione delle intercettazioni; (5) contestazione dell'identificazione e dell'operatività associativa dopo precedenti arresti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla retrodatazione ex art. 297(3) c.p.p., osservando che al momento delle convalide degli arresti (giugno-dicembre 2021) non risultava già emergente, nei termini richiesti, l'elemento per contestare il più grave reato associativo e che l'informativa riepilogativa utile per la contestazione associativa è stata depositata successivamente (22/03/2022). Inoltre la pendenza di procedimenti presso diverse procure è stata considerata ostativa alla retrodatazione automatica. Sull'autonoma valutazione del giudice della cautela la Corte ha richiamato il principio per cui l'incorporazione della richiesta del PM è compatibile se dal provvedimento emergono conoscenza degli atti e rielaborazione critica; qui il Tribunale aveva svolto osservazioni autonome. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, che aveva indicato convergenza di dichiarazioni di più collaboratori, riscontri dalle intercettazioni e attività di osservazione/servizi che identificavano gli indagati nelle condotte di spaccio; le censure sull'attendibilità dei collaboratori sono state considerate generiche perché prive di elementi concreti di inattendibilità. Infine è stata ritenuta congrua la valutazione negativa sulla concessione degli arresti domiciliari, e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p. (comma 3) - retrodatazione delle misure cautelari

    La Corte interpreta la norma nel senso che la retrodatazione opera solo se, al momento della prima ordinanza cautelare, erano già desumibili tutti gli elementi idonei a giustificare le successive misure; inoltre la retrodatazione non opera quando gli atti rilevanti sono pendenti presso diverse autorità giudiziarie

  • art. 303 c.p.p. (termini massimi custodia cautelare)

    Richiamata in relazione alla corretta decorrenza dei termini di custodia: la Corte valuta che non sussistano i presupposti per retrodatare i termini e quindi non vi sia scadenza ope legis dei termini massimi

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma sulle condotte di traffico di stupefacenti; utilizzata come reato 'fine' contestato nelle ordinanze di arresto e nelle valutazioni di gravità indiziaria

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) e/o disposizioni su associazione finalizzata al traffico

    La sentenza menziona la contestazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la necessita' di elementi probatori specifici per tale contestazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione associativa sia stata successivamente documentata e non retrodatabile

  • art. 292 comma 2 lett. c-bis c.p.p. (obbligo di motivazione del giudice cautelare)

    La Corte conferma che l'obbligo di motivazione del giudice cautelare è compatibile con la tecnica dell''incorporazione' della richiesta del PM se il provvedimento mostra conoscenza degli atti e una rielaborazione critica e autonoma degli elementi

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini cautelari (art. 297(3) c.p.p.) richiede che al momento della prima ordinanza sussistessero già gli elementi per la contestazione dei successivi reati; se la contestazione più grave emerge da atti depositati successivamente o da procedimenti presso diverse procure, la retrodatazione non si applica.
  • L''incorporazione' nella motivazione dell'ordinanza cautelare è ammissibile purché dal provvedimento emerga la conoscenza degli atti e una valutazione autonoma e critica degli elementi probatori da parte del giudice.
  • Per ritenere la gravità indiziaria sono rilevanti la convergenza di più dichiarazioni, riscontri oggettivi quali intercettazioni e servizi di osservazione, e l'individuazione dell'imputato come interlocutore o soggetto osservato; contestazioni generiche dell'attendibilità dei collaboratori sono insufficienti.
  • Le richieste di misure meno afflittive (arresti domiciliari) devono essere valutate alla luce della persistenza della presunzione di pericolosità: il giudice deve motivare la scelta della misura più grave indicando elementi concreti che la giustificano.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione contro ordinanze cautelari, il controllo è limitato a verificare la congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non a riesaminare integralmente le prove.

Testo integrale

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