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Sentenza

Sentenza n. 340/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Direttore Generale – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 2022121614570405_108640 del 16/12/2022 – Decreto di Revoca Tota-le, comunicato con p.e.c. di pari data, con cui è stato revocato il contri-buto, per € 19.293,41, relativo agli interessi sul finanziamento per investimenti produttivi ex art. 2 D.L. 69/2013, che era stato riconosciuto alla ricorrente con decreto di concessione n. 16680 del 02/07/2020 CUP B24F20010090008 – Id 108640; - della comunicazione di avvio del procedimento del 28/09/2022 prot. 334826 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese –Divisione V; - degli altri atti infra specificati e, comunque, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca totale del contributo di euro 19.293,41 relativo agli interessi su un finanziamento per investimenti produttivi, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca totale del contributo concesso nell'ambito della misura Nuova Sabatini e la comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero aveva ritenuto che il sequestro preventivo del complesso aziendale, disposto ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001, avesse determinato un vincolo di indisponibilità assoluta sui beni agevolati e una loro distrazione temporanea dall'uso produttivo, in violazione degli obblighi di mantenimento previsti dalla disciplina della misura. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 del d.l. n. 69/2013, dell'art. 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, dell'art. 53 del d.lgs. n. 231/2001 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che il sequestro, accompagnato dalla nomina dell'amministratore giudiziario e dall'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa, non avesse comportato alienazione, cessione o distrazione dei beni, rimasti al servizio dell'attività produttiva. Ha inoltre contestato l'interpretazione estensiva della causa di revoca e la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. Prima della decisione, il TAR ha sottoposto alle parti il possibile difetto di giurisdizione; la ricorrente si è rimessa alla decisione del Tribunale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. In materia di contributi pubblici, il riparto segue la causa petendi e la natura della posizione giuridica azionata. Prima dell'attribuzione del beneficio sussiste un interesse legittimo; dopo la concessione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo quando la controversia riguarda la concreta erogazione, la permanenza, la decadenza o la revoca fondata sull'inosservanza di obblighi successivi posti dalla legge, dalla disciplina di settore o dal provvedimento concessorio. Nel caso concreto, la revoca non riguardava una carenza originaria dei requisiti di accesso né un riesame discrezionale dell'interesse pubblico, ma una circostanza sopravvenuta — il sequestro preventivo del complesso aziendale — ritenuta lesiva dell'obbligo di conservare la destinazione produttiva dei beni. Le censure della società concernevano quindi l'accertamento dell'adempimento di obblighi successivi alla concessione e la permanenza del diritto al beneficio, non l'esercizio del potere amministrativo di ammissione. Il riferimento dell'Amministrazione all'interesse pubblico al ritiro e al recupero delle somme non ha modificato la natura sostanziale della controversia, dovendosi avere riguardo alla funzione concretamente esercitata e non alla qualificazione formale dell'atto. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a. Le questioni di merito sulla funzione conservativa del sequestro, sulla permanenza della destinazione produttiva, sull'interpretazione della disciplina della revoca e sulla motivazione dell'atto sono rimaste impregiudicate. Spese compensate tra le parti costituite; nulla disposto nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 69/2013

    Richiamato quale base normativa della misura agevolativa per investimenti produttivi; la decisione non ne esamina il merito, definendo la causa per difetto di giurisdizione.

  • art. 12 decreto interministeriale 25 gennaio 2016

    Disciplina gli obblighi successivi alla concessione e le cause di revoca connesse alla mancata conservazione della destinazione dei beni agevolati; la controversia relativa alla sua applicazione appartiene al giudice ordinario quando riguarda la permanenza del diritto al contributo.

  • art. 53 d.lgs. n. 231/2001

    Prevede il sequestro preventivo del complesso aziendale; nel caso concreto, la qualificazione degli effetti del sequestro sull'obbligo di mantenimento dell'agevolazione costituisce questione di merito non esaminata dal TAR.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione; la relativa censura è rimasta assorbita per il difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con gli effetti processuali previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base alla causa petendi e alla natura sostanziale della posizione giuridica azionata, non in base alla qualificazione formale attribuita dall'Amministrazione all'atto.
  • Dopo la concessione del contributo, la posizione del beneficiario è qualificabile come diritto soggettivo quando la controversia riguarda la concreta erogazione, la permanenza, la decadenza o la revoca fondata sull'inosservanza di obblighi successivi alla concessione; la cognizione spetta in tal caso al giudice ordinario, salvo una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva.
  • La revoca o decadenza fondata sulla violazione delle condizioni di mantenimento dell'agevolazione costituisce accertamento di un fatto impeditivo o estintivo del diritto sorto con il provvedimento concessorio e non esercizio di un potere discrezionale di ammissione al beneficio.
  • Il richiamo, nel provvedimento di revoca, all'interesse pubblico concreto e attuale al ritiro e al recupero delle somme non sposta il riparto di giurisdizione quando l'illegittimità dedotta dall'Amministrazione deriva da una violazione sopravvenuta degli obblighi di mantenimento e non da un vizio originario della concessione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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