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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48452/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto del Tribunale di Taranto che, in sede di misure di prevenzione e nell'ambito dello stato passivo relativo alla procedura ablativa su Pascar s.r.l., aveva ammesso solo parzialmente un credito a favore di Passarelli Egidio per restituzione di anticipazioni dell'amministratore (euro 81.175,74) e aveva escluso dai crediti ammessi lo stesso Egidio per la parte residua e gli altri soci (Scarnera Maria, Passarelli Giuseppe e Passarelli Carmine). I ricorrenti deducevano che: a) i crediti risultavano dai bilanci e dai partitari contabili regolarmente depositati e quindi soddisfacevano l'onere probatorio di cui all'art. 52, comma 1, lett. c) d.lgs. 159/2011 e art. 58, essendo documentati anteriormente al sequestro; b) era contraddittorio ammettere alcune somme versate da Egidio e respingerne altre pur senza elementi di elusione; c) somme contestate (es. euro 30.464,52) risultavano dai bilanci e dovevano essere ammesse; d) versamenti dei soci per euro 365.887,26 dovevano essere qualificati come versamenti in conto futuro aumento di capitale (quindi restituibili in conseguenza del sequestro che impedì l'aumento), con prova almeno parziale di bonifico da parte di Scarnera Maria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio interpretativo dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 secondo cui, nelle ipotesi di ricognizione di debito o promessa di pagamento (lett. c), non è sufficiente la mera indicazione in bilancio ovvero le scritture contabili per provare il diritto di credito: è richiesta la prova del rapporto fondamentale con documenti aventi data certa anteriore al sequestro, per evitare possibili simulazioni a fini elusivi delle misure di prevenzione. Per tali ragioni le domande dei ricorrenti, con l'eccezione parziale già riconosciuta in favore di Passarelli Egidio dal Tribunale, sono state ritenute infondate. Quanto alla qualificazione dei versamenti per euro 365.887,26, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiuto una valutazione di merito sui documenti e sugli elementi contabili ritenendoli compatibili con un finanziamento in conto capitale non soggetto a restituzione; tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. n.159/2011, art. 52

    La norma tutela i diritti dei terzi solo se risultano da atti con data certa anteriore al sequestro; nella lettera c) (promessa di pagamento o ricognizione di debito) impone che il creditore provi il rapporto fondamentale e non basta la sola iscrizione contabile

  • D.lgs. n.159/2011, art. 58

    Riferito come disciplina complementare agli oneri probatori per l'ammissione dei crediti nello stato passivo nell'ambito delle misure di prevenzione

  • Codice civile, art. 1988 (richiamato giurisprudenzialmente)

    Riferimento alla disciplina circa le obbligazioni cartolari e alla circostanza che alcune prove documentali possono esonerare dal dimostrare il rapporto sottostante; la Corte osserva tuttavia che la disciplina delle misure di prevenzione richiede maggiore cautela rispetto ai meri documenti contabili

  • Codice civile, art. 2710 (richiamato dalla giurisprudenza)

    Richiamato per distinguere la portata probatoria dei libri e delle scritture aziendali tra rapporti tra imprenditori nell'esercizio d'impresa e situazioni soggette a misure di prevenzione, dove tale efficacia è limitata

Massime di principio

  • La mera indicazione di un credito nei bilanci o nei partitari contabili di una società sottoposta a sequestro non è di per sé sufficiente a provare il diritto di credito ai fini delle misure di prevenzione: occorre documentazione con data certa anteriore al sequestro che dimostri il rapporto fondamentale.
  • Nei casi di promesse di pagamento o ricognizioni di debito (art. 52 lett. c d.lgs. 159/2011) grava sul creditore l'onere di provare l'esistenza e la certezza del credito con documenti idonei, per evitare simulazioni o elusioni.
  • Prove bancarie (bonifici, estratti conto) e documenti aventi data certa sono più idonei delle scritture contabili interne ad ottenere l'ammissione del credito nello stato passivo.
  • La qualificazione contabile di un versamento (conto capitale vs conto futuro aumento di capitale) è questione di merito: il giudice valuta la volontà delle parti e gli elementi oggettivi; tale valutazione è difficile da ribaltare in sede di legittimità absent travisamento evidente dei fatti o violazione di legge.
  • Se il sequestro ha impedito l'esecuzione di un aumento di capitale, per ottenere la restituzione dei versamenti i soci devono provare con documenti la natura 'in conto futuro aumento' e l'impossibilità di perfezionare l'aumento a causa del provvedimento; l'onere probatorio rimane elevato.
  • Chi propone istanze di ammissione di crediti in procedure con misure di prevenzione deve curare la produzione di documentazione formale, autonoma e data-certificata (contratti, transazioni bancarie, atti pubblici o comunque documenti con data certa) anteriori al sequestro.

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