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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 926/2025 del Tribunale di Torino-Sez. Lavoro, pubblicata in data 4/04/2025 e notificata in data 7/04/2025 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Giustizia amministrativa202503452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 926/2025, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti e all’accredito delle somme sulla carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, n. 926/2025, notificata al Ministero in copia conforme. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della retribuzione professionale docenti, con gli interessi di legge, e all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle somme liquidate dal titolo giudiziale, anch’esse oltre interessi. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo l’infruttuoso decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di contestazione circa l’inadempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento della retribuzione professionale docenti e accredito delle somme sulla carta elettronica docente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha posto a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è stato ritenuto presupposto di rito per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

  • Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55

    È stata utilizzata per la liquidazione del compenso professionale, con dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.
  • Quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione a un giudicato relativo a obbligazioni pecuniarie, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato e disporre contestualmente, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato che impone sia il pagamento di somme sia l’accredito su uno specifico strumento elettronico, l’ordine giudiziale deve comprendere entrambe le modalità di adempimento stabilite dal titolo.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere ridotte in ragione della serialità della controversia e delle documentate difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione di titoli giudiziali analoghi, ferma la condanna dell’amministrazione soccombente alla loro rifusione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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