Cassazione Penale, Sentenza n. 27378/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 14 co. 2-ter d.lgs. 159/2011): il ricorrente deduce che, essendo stato rimesso in libertà il 6/1/2023, la verifica della persistenza della pericolosità sociale doveva essere effettuata con riferimento al periodo successivo al 6/1/2021 e che il Tribunale aveva illegittimamente valorizzato episodi verificatisi nel 2020 (anteriore al biennio di osservazione). Sosteneva inoltre che i fatti indicati non denotavano allarme sociale se valutati congiuntamente alle relazioni carcerarie favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e la successiva modifica legislativa (commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. 159/2011) secondo cui, se la detenzione per espiazione pena supera i due anni, il tribunale deve verificare l'attuale pericolosità prima di disporre l'esecuzione della sorveglianza speciale. Tuttavia la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che ha considerato, nel giudizio prognostico, sia i precedenti e gli episodi ritenuti indicativi di aggressività sia la condotta tenuta durante la detenzione; ha inoltre ricordato che la Cassazione in materia di prevenzione sindaca soltanto violazioni di legge e non può sostituirsi al giudizio di merito sulla valutazione della prova. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Stabilisce la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e impone la rivalutazione della pericolosità se la detenzione per espiazione pena supera i due anni; la verifica dell'attuale pericolosità è condizione di efficacia della misura.
Art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Regola il rapporto tra stato di detenzione ed esecuzione delle misure di prevenzione e viene richiamato per spiegare che la sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, essendo necessaria la verifica giudiziale.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Norma storica sulle misure di prevenzione, cui la Consulta ha fatto riferimento ritenendone parzialmente illegittima la disciplina laddove non prevedeva la verifica al momento della cessazione della detenzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 291/2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di una verifica della pericolosità al termine della detenzione, imponendo la necessità di aggiornare la valutazione al momento della cessazione della pena.
Costituzione italiana
Richiamati dalla Consulta come parametri costituzionali violati dalla precedente disciplina che escludeva la verifica al termine della detenzione (uguaglianza e diritto alla tutela giurisdizionale).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Consolidata interpretazione secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le censuresulla valutazione dei fatti/prove sono in genere inammissibili in sede di legittimità salvo assenza o apparente motivazione.
Massime di principio
- Se la detenzione per espiazione pena supera i due anni, il tribunale deve procedere d'ufficio a una nuova verifica dell'attuale pericolosità prima di ordinare l'esecuzione della sorveglianza speciale.
- La verifica biennale riguarda la durata della detenzione come presupposto per la rivalutazione, ma il giudice può comunque considerare episodi anteriori al biennio se ritenuti rilevanti per il giudizio prognostico.
- La pericolosità deve essere valutata come attuale al momento dell'esecuzione della misura; la persistenza della pericolosità non può essere presunta sine die in presenza di un periodo di detenzione e trattamento.
- In sede di Cassazione, nei procedimenti di prevenzione si può impugnare principalmente per violazione di legge; le contestazioni della valutazione del merito e della motivazione sono difficilmente sindacabili salvo carenza di motivazione evidente.
- Per contrastare una rivalutazione negativa conviene produrre elementi concreti e aggiornati (relazioni trattamentali, certificazioni, comportamenti post-detenzione) che dimostrino la cessazione o il mutamento della pericolosità.
- Se il tribunale accerta la persistenza della pericolosità, l'ordine di esecuzione della misura comporta che la durata della sorveglianza speciale decorra dal giorno della comunicazione del decreto all'interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27181/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27192/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27256/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27289/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2024 del 10/07/2024
- Sentenza penale · 10 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27363/2024 del 10/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →