Cassazione Penale, Sentenza n. 14800/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi: 1) errata qualificazione del fatto (sostiene che il fatto doveva essere qualificato come lesioni e non come tentato omicidio) e mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai benefici di legge: nella richiesta di patteggiamento il pubblico ministero aveva dato parere favorevole anche alla sospensione condizionale della pena, richiesta dall'imputato, ma il Tribunale, pur ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione, non ha respinto la domanda di patteggiamento bensì ha applicato la pena con condizioni diverse rispetto a quelle pattuite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (assorbente) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per il prosieguo. La Corte ha rilevato che, essendo le parti giunte ad un accordo che comprendeva la sospensione condizionale della pena, se il giudice riscontra una causa ostativa alla concessione della sospensione avrebbe dovuto limitar-si a respingere la richiesta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), e non ad applicare la pena con condizioni diverse rispetto a quelle pattuite; il mancato rispetto di tale regola rende la sentenza nulla nella sua interezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte interpreta che, quando la richiesta di patteggiamento è subordinata alla concessione della sospensione condizionale e il giudice rileva un ostacolo, deve rigettare la richiesta e non applicare la pena modificando le condizioni concordate.
art. 444, comma terzo, c.p.p.
Specificazione della regola secondo cui il giudice deve respingere la richiesta di patteggiamento qualora sussistano condizioni ostative alla concessione del beneficio subordinante la richiesta.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione; qui utilizzata per censurare la nullità della sentenza per erronea applicazione di norme e vizi di motivazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'ammissibilità e i limiti del ricorso per cassazione nei procedimenti speciali (patteggiamento).
Massime di principio
- Se il patteggiamento è condizionato alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), il giudice deve verificare se il beneficio sia effettivamente concedibile; se sussistono ostacoli, il giudice deve rigettare la proposta di patteggiamento e non applicare una pena con condizioni diverse rispetto a quelle concordate.
- L'adesione del pubblico ministero alla richiesta di patteggiamento e ai benefici annessi non vincola il giudice, che tuttavia deve seguire la regola di rigetto della richiesta (e non di modifica delle condizioni) se ravvisa cause ostative; il mancato rispetto di tale regola rende la sentenza nulla nell'interezza.
- Quando il giudice modifica unilateralmente le condizioni concordate tra le parti in sede di patteggiamento, tale statuizione è affetta da nullità e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- Il ricorrente che voglia impugnare una sentenza di applicazione della pena per vizi relativi ai benefici (es. sospensione) può ottenere l'annullamento se dimostra che il giudice si è discostato dalla procedura prevista per il patteggiamento subordinato a benefici.
- Per la difesa è consigliabile rendere esplicite nel verbale di udienza le condizioni essenziali del patteggiamento (in particolare se la richiesta è subordinata a benefici) e prevedere strategie qualora il giudice non ritenga concedibile il beneficio; per il giudice è importante motivare adeguatamente l'eventuale rigetto del patteggiamento evitando soluzioni di compromesso che alterino le condizioni pattuite.
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