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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7371/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per uso di patente nigeriana falsa (fatto accertato a Bologna il 14/01/2016) con sei motivi principali: mancata notifica/decreto penale e mancata traduzione in inglese degli atti (per presunta incapacità di comprendere l'italiano) e uso di dichiarazioni rese senza avviso della facoltà di non rispondere; nullità per mancata traduzione degli atti e conseguente estinzione per prescrizione; vizio sulla qualificazione del fatto quale reato impossibile o falso "grossolano" (assenza di offensività) e violazione del divieto di doppia sanzione rispetto all'illecito amministrativo ex art. 116 cod. strada; mancanza del dolo; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis cod. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione (maturata il 14/01/2023). Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla mancata notifica del decreto penale per manifesta infondatezza (poiché il decreto era stato notificato a mani proprie). Quanto alla mancata traduzione degli atti, la Corte ha richiamato il principio per cui la nullità è di regime intermedio e dev'essere tempestivamente dedotta: non risultando tale eccezione sollevata in tempo, la relativa facoltà si è estinta. Le doglianze su possibile reato impossibile/inosservanza per "falso grossolano" erano fondate su un quadro interpretativo controverso; pertanto non manifestamente infondate, e ciò ha reso necessario accertare la vicenda processuale con conseguente verifica della prescrizione. Le richieste di applicazione della causa di non punibilità per tenuità non sono state accolte dal giudice, e la Cassazione non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per confermare una diversa valutazione, dichiarando comunque l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 489 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.

    Il reato contestato è l'uso di un documento falso (patente) e la Corte ha ritenuto configurabile il reato anche con riferimento a patente straniera contraffatta: l'esibizione del documento falso integra l'uso di atto falso, a prescindere dal fatto che il titolo fosse idoneo ad abilitare alla guida in Italia

  • art. 552 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di comunicazione degli atti: la mancata traduzione del decreto di citazione costituisce nullità di regime intermedio e può essere sanata se non tempestivamente eccepita

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al diritto ad un giusto processo e alla necessità di conoscere gli atti; la Corte ha ritenuto che non risultasse dimostrata la mancata conoscenza dell'italiano né la tempestiva eccezione

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Riferito all'obbligo di informare l'indagato della facoltà di non rispondere: la deduzione difensiva è stata ritenuta generica e non specificata nelle parti decisive

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni nei verbali: la Corte ha censurato la genericità della doglianza sulla illegittima utilizzazione di tali dichiarazioni

  • artt. 601, commi 3 e 5; 184, comma 3; 429 cod. proc. pen.

    Norme richiamate rispetto alla nullità per mancata notifica/traduzione: la giurisprudenza cita che la nullità di mancata traduzione è di ordine generale a regime intermedio e può essere sanata se non eccepita tempestivamente

  • art. 24 Cost.

    Invocata come garanzia di accesso alla giustizia; la Corte non ha ritenuto provata la violazione in mancanza di tempestiva eccezione

  • art. 49 cod. pen.

    Ragione sociale del 'reato impossibile': la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'uso di un documento falso è idoneo ad ingannare la pubblica fede indipendentemente dall'effettiva idoneità del documento a produrre effetti in Italia

  • art. 4 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (protocollo 7) e art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'UE

    Richiamate in relazione al divieto di doppia punizione (ne bis in idem): la Corte ha ritenuto che la sanzione amministrativa ex art. 116 cod. strada non escluda, di per sé, il procedimento penale per falso documento

  • art. 15 cod. pen.

    Invocato dalla difesa come ostativo ad autonoma sanzione penale dopo sanzione amministrativa; la Corte non ha ritenuto sussistere il presupposto per escludere la punibilità penale sulla base di tale principio nel caso concreto

  • art. 116 cod. strada

    Richiamato come norma che prevede la sanzione amministrativa per guida senza patente; la Corte ha affermato che sanzione amministrativa e reato di falso documentale sono profili distinti e non automaticamente incompatibili

  • artt. 135 e 136 cod. strada

    Norme sulla validità/effetti della patente straniera: la Corte ha osservato che l'eventuale inidoneità del titolo straniero ai fini della guida in Italia non esclude la rilevanza penale del suo uso quando il documento sia falso

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

    Richiamate in ordine alla richiesta di non applicazione della pena per particolare tenuità: la Corte territoriale non ha ritenuto sussistenti le condizioni per riconoscere la causa di non punibilità; Cassazione non ha ritenuto sussistere elementi tali da mutare detta valutazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'accertamento della estinzione del reato per prescrizione dalla quale la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • La mancata traduzione in lingua dell'atto che colpisce l'imputato alloglotta costituisce una nullità di regime intermedio: deve essere tempestivamente eccepita o si considera sanata.
  • L'esibizione o l'uso di un documento estero contraffatto configura il reato di uso di atto falso anche se il titolo, per altri motivi (es. assenza di traduzione o mancanza di requisiti formali), non sarebbe idoneo ad abilitare alla guida in Italia; la frode alla pubblica fede si valuta sulla base dell'idoneità del documento falso ad ingannare.
  • La sanzione amministrativa prevista dal codice della strada non esclude automaticamente il procedimento penale per reati contro la fede pubblica: il rapporto fra illecito amministrativo e reato penale va valutato caso per caso e non produce di per sé una causa di non punibilità.
  • Le eccezioni procedurali rilevanti (es. nullità per mancanza di traduzione, mancata notifica) devono essere sollevate tempestivamente in sede di merito: se non lo sono, l'interessato decade dalla facoltà di impugnazione su tali aspetti.
  • Quando sussiste un contrasto interpretativo consolidato su una questione di diritto (es. rilevanza penale della falsità di patenti estere), la relativa doglianza non è necessariamente "manifestamente infondata" e richiede un esame di merito; tuttavia la verifica può condurre a esiti processuali rilevanti come la dichiarazione di prescrizione.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) presuppone un concreto e motivato accertamento dei requisiti di lieve offensività e del quadro soggettivo; non può essere riconosciuta automaticamente per mera incensuratezza o sproporzione percepita della sanzione.

Testo integrale

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