Ordinanza n. 615/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17.02.2026 del Comune di Madesimo avente ad oggetto la “Valutazione dell’istanza di rimozione del vincolo alberghiero a firma “LEI S.R.L.” impresso sul fabbricato ex Hotel Ferrè – procedimento nel ricorso al T.A.R. r.g. n. 2073/2025, Sez. IV, promosso da LEI S.R.L.- sul fabbricato ex hotel Ferrè sito in Comune di Madesimo al foglio 61, mappale 312, subalterni 31 e 34”; - nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ovvero richiamato nella Delibera, ivi inclusa la relazione peritale datata 8.12.2025 a nome del tecnico Arch. Guido Olzer, in qualità di consulente incaricato per il Comune di Madesimo prot. n. 8281/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio Comunale di Madesimo che ha valutato l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero gravante sul fabbricato ex Hotel Ferrè, nonché gli atti presupposti e la relazione peritale comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera consiliare con cui il Comune ha valutato l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero relativo a un fabbricato sito nel territorio comunale. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi o consequenziali, inclusa la relazione peritale redatta per conto del Comune. Dal testo dell’ordinanza emerge che le questioni dedotte presentano profili tecnici e richiedono la piena cognizione propria della trattazione nel merito; non sono invece specificati i singoli motivi di legittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni sollevate, anche per la natura tecnica delle valutazioni implicate, debbano essere esaminate nella sede di merito, con piena cognizione. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza del periculum in mora: il danno allegato dalla società è stato prospettato in termini generici, in relazione ai costi dell’investimento iniziale sostenuti per l’acquisto dell’immobile senza ritorno economico e agli ulteriori costi necessari per il degrado dei beni dovuto al decorso del tempo. Il pregiudizio è stato qualificato come meramente economico e, pertanto, suscettibile di integrale ristoro mediante risarcimento in caso di esito favorevole del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della sospensione cautelare, con particolare riferimento alla necessità del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato sia prospettato in termini generici e non consenta di apprezzarne concretamente gravità, attualità e irreparabilità.
- Il danno di natura esclusivamente economica, in quanto astrattamente integralmente risarcibile all’esito del giudizio, non integra di per sé il periculum in mora necessario per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
- Quando le censure coinvolgono valutazioni tecniche che richiedono una piena ricostruzione dei fatti e degli interessi, il giudice può riservarne l’esame alla trattazione del merito anziché anticiparne la definizione nella fase cautelare.
Come è indicizzato
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