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Ordinanza

Ordinanza n. 1669/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1854/2023 emessa dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere Relatore Dott.ssa Pirone, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 3046/2020, pubblicata in data 02/05/2023, notificata in data 28/09/2024, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso da parte ricorrente, così disponendo: <<[…] P.Q.M. La Corte, visto l’art. 437 c.p.c., in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, così provvede: dichiara il diritto dell’appellante al riallineamento della carriera ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 399/1988; dichiara il diritto dell’appellante all’inserimento nella fascia stipendiale 21-27 anni con la qualifica di docente di scuola superiore di secondo grado e con l’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di 23 anni, 9 mesi e 27 giorni a decorrere dal 1.9.2007; per l’effetto condanna il Ministero appellato al pagamento di € 35.902,20 a titolo di differenze retributive maturate dal 1.9.2007, oltre i ratei di 13^ ed oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo; >>. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202503175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora verificata esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma che ha riconosciuto il riallineamento della carriera, l'inquadramento nella fascia stipendiale 21-27 anni e il pagamento di differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 399/1988, all'inserimento nella fascia stipendiale 21-27 anni con la qualifica di docente di scuola superiore di secondo grado e con anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di 23 anni, 9 mesi e 27 giorni dal 1° settembre 2007, nonché al pagamento di euro 35.902,20 per differenze retributive, oltre ai ratei di tredicesima e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito le modalità e il grado di esecuzione del giudicato né la richiesta di astreinte. Ritenendo necessario acquisire elementi sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, ordinandogli di depositare una relazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.P.R. 399/1988

    riallineamento della carriera

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto al riallineamento della carriera riconosciuto dal giudicato della Corte di Appello.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La norma è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma coercitiva per l'eventuale violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 437 c.p.c.

    in parziale riforma della gravata sentenza

    La norma è richiamata nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello posta a fondamento del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la verifica dell'avvenuta esecuzione del giudicato richiede l'accertamento di fatti e delle attività compiute dall'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione istruttoria prima di decidere sulle modalità di esecuzione e sulle eventuali misure coercitive.
  • La richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell'ottemperanza all'esito della verifica concreta della condotta amministrativa e dello stato di esecuzione dell'obbligo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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