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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento e atti di contestazione relativi agli anni 2001 e 2002, con recupero a tassazione di costi e irrogazione di sanzioni per l'indebita fruizione delle agevolazioni della cosiddetta Tremonti-bis. La società contestava, tra l'altro, la carenza di motivazione degli atti, la valutazione delle prove relative all'esecuzione e al pagamento dei lavori, nonché il disconoscimento delle agevolazioni per opere edilizie ritenute abusive o realizzate senza i necessari titoli. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, censurava invece la motivazione della CTR che aveva accolto alcune contestazioni della società.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo della società, stabilendo che è legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento mediante richiamo al processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente e che non è sempre necessario esaminare espressamente le osservazioni difensive. Ha però accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo della società, rilevando carenze motivazionali della CTR sui rilievi 1, 2, 8 e 9 e affermando che il permesso di costruire in sanatoria può ripristinare automaticamente le agevolazioni, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, indipendentemente dal momento in cui l'abuso sia stato accertato. Ha inoltre accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo apodittica e insufficiente la motivazione della CTR sui rilievi 4 e 5. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 383 del 2001, art. 4

    Disciplina l'agevolazione fiscale Tremonti-bis, la cui fruizione era stata contestata dall'amministrazione finanziaria in relazione ai costi oggetto di accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 12, comma 7

    La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione.

    La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e consente di comprendere le ragioni della pretesa. L'omessa menzione delle osservazioni del contribuente non determina automaticamente la nullità, salvo una concreta lesione di diritti o garanzie.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto rispettato mediante il richiamo al processo verbale di constatazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiede la motivazione dell'avviso di accertamento, requisito ritenuto soddisfatto quando il rinvio ad atti precedenti permette al contribuente di conoscere i presupposti della ripresa fiscale.

  • D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 36, 37, 49 e 50, comma 4

    Il rilascio del permesso in sanatoria [...] produce automaticamente [...] la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 49.

    Il rilascio della sanatoria, se sussistono gli altri requisiti dell'agevolazione, può ripristinare automaticamente i benefici fiscali anche se l'abuso era già stato accertato. La legge non subordina tale effetto al fatto che la sanatoria sia stata ottenuta prima dell'accertamento dell'illecito.

  • Art. 2729 c.c.

    Riguarda le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla società come possibile prova presuntiva.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, richiedeva quesiti di diritto specifici e idonei a risolvere la controversia; quesiti meramente tautologici o formulati come richieste generiche di parere rendono il motivo inammissibile.

  • Art. 383 c.p.c., comma 1

    Consente alla Cassazione, quando annulla la sentenza impugnata, di rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante richiamo a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, purché il richiamo consenta di comprendere concretamente i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • La mancata risposta analitica dell'amministrazione alle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento; occorre verificare se vi sia stata una concreta lesione del contraddittorio o di specifiche garanzie difensive.
  • Il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo e non apodittico la documentazione prodotta, spiegando perché essa sia o non sia idonea a dimostrare i fatti controversi, anche quando venga utilizzata come prova presuntiva.
  • Quando una sentenza si limita ad affermare che una prova è insufficiente senza indicare le ragioni concrete della valutazione, può sussistere un vizio di motivazione idoneo a giustificare la cassazione con rinvio.
  • In materia edilizia e di agevolazioni fiscali, il rilascio del permesso in sanatoria può far cessare gli effetti della revoca o della decadenza dai benefici, se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla normativa; non è necessario che la sanatoria preceda l'accertamento dell'abuso.
  • Il ricorso deve essere proposto contro l'amministrazione che è stata effettivamente parte del giudizio precedente; un ricorso contro un soggetto privo di legittimazione passiva è inammissibile.

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