Cassazione Penale, Sentenza n. 670/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione deducendo due censure principali: (1) l'inutilizzabilità della trascrizione di una registrazione effettuata con il cellulare di un agente della polizia municipale acquisita con ordinanza, perché ottenuta in violazione delle garanzie difensive; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 368 c.p., sostenendo che la denuncia del Pipari non fosse calunnia poiché riferiva un fatto vero (ossia che gli agenti non avevano annotato il consenso, e che lui aveva chiesto di recarsi in ospedale per un esame ematico), e che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato le incongruenze delle deposizioni della persone offese e le testimonianze della difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza aspecifica: il ricorrente non ha dimostrato la decisività dell'eventuale esclusione della trascrizione rispetto al complesso probatorio (necessaria per la "prova di resistenza"). Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura fosse in realtà una richiesta di rinnovata valutazione dei fatti; la Cassazione ha ricordato che non può sindacare la rivalutazione delle prove fatta dal giudice di merito a meno che non emergano vizi di travisamento della prova o di manifesta illogicità. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità delle dichiarazioni degli agenti e dei testi di riscontro, ritenendo provata la calunnia aggravata e confermando la condanna; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Norma che punisce la calunnia; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (falsa accusa mossa consapevolmente contro pubblici ufficiali) stante la valutazione delle deposizioni e dei riscontri.
art. 61, n. 2 e n. 10 cod. pen.
Circostanze aggravanti richiamate nella sentenza (commesse contro pubblici ufficiali e per conseguire l'impunità), applicate alla calunnia riconosciuta.
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod.)
Richiamato in relazione alle modalità di trattazione dell'udienza (l'udienza in camera di consiglio con le forme indicate dal decreto).
art. 7 decreto-legge 23/07/2021, n. 105 (conv. con mod.)
Richiami normativi relativi alla proroga degli effetti delle disposizioni sulle modalità d'udienza (contestuale richiamo formale nel provvedimento).
art. 16 decreto-legge 30/12/2021, n. 228 (conv. con mod.)
Ulteriore richiamo normativo relativo alla proroga delle misure procedurali emergenziali; richiamato per completezza procedurale.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui non è consentito usare la cassazione per ottenere una rivalutazione dei fatti salvo i casi di travisamento della prova.
art. 8 legge 20/02/2006, n. 46
Norma che ha modificato l'art. 606 c.p.p.; la Corte ha richiamato l'effetto della modifica, distinguendo tra 'travisamento della prova' (ammesso) e 'travisamento del fatto' (non consentito in cassazione).
Massime di principio
- Per impugnare in cassazione l'utilizzabilità di una prova (es. trascrizione/registrazione) è necessario indicare con precisione in che modo l'esclusione della prova inciderebbe sul complesso probatorio: va dimostrata la decisività dell'elemento escluso (prova di resistenza).
- La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito dei fatti; è consentito il sindacato solo se ricorre un travisamento della prova (prova inesistente o risultato di prova oggettivamente diverso da quello reale) o vizi di manifesta illogicità della motivazione.
- Se si contesta l'ammissione di una registrazione fatta da un pubblico ufficiale, occorre argomentare specificamente la violazione delle garanzie difensive e dimostrare l'effetto decisivo di quella prova sul giudizio, non limitandosi a una generica censura.
- Le critiche alla motivazione del giudice di merito devono dimostrare incongruenze logiche gravi, non semplici alternative interpretative: occorre segnalare errori formali o palese incoerenza tra premesse e conclusione.
- In sede difensiva, per una migliore chance in cassazione, è opportuno documentare puntualmente l'alterazione probatoria (es. mancanza di catena di custodia, violazione dei diritti di difesa) e collegarne l'esclusione all'esito della prova complessiva.
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