Sentenza n. 1052/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1117/2023 n. 348/2024 del 24.4.2024 la quale ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario ivi compreso il rimborso del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 348 del 24 aprile 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'amministrazione, era stata eseguita soltanto quanto alle spese di giudizio, ma non quanto al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994, benché non espressamente riconosciuti nella sentenza da eseguire. L'amministrazione si è costituita con comparsa formale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato la materiale corresponsione alla ricorrente delle somme e del beneficio dovuti in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e di riconoscere la Carta docente secondo le modalità stabilite nella sentenza del Tribunale di Livorno. Ha inoltre riconosciuto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza e fino all'effettivo pagamento. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con il compito di provvedere nei successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha adottato le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento.
art. 112, comma 3, c.p.a.
“interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo”
Consente al giudice dell'ottemperanza di riconoscere accessori maturati sul credito risultante dal giudicato, anche se non espressamente previsti nella sentenza da eseguire, quando richiesti nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto tale termine ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Può essere utilizzato dal commissario ad acta, ove necessario, per procedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Limita il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria; il TAR ha applicato tale limite agli accessori dovuti dal passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva esecuzione del giudicato; il mero compimento di attività amministrative o contabili non equivale alla materiale corresponsione delle somme o all'attribuzione del beneficio riconosciuto dal titolo esecutivo.
- Quando il termine previsto per l'adempimento dei debiti delle amministrazioni è decorso e il giudicato non è stato integralmente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., interessi e rivalutazione monetaria maturati sul credito riconosciuto dal giudicato anche se non espressamente liquidati nella sentenza da eseguire, purché siano richiesti nel giudizio di ottemperanza e siano applicati nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge.
- Gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute in esecuzione del giudicato decorrono, secondo la decisione, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →