Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19548/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di merito sulla pena e sul diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto immune da censure di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza d'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo riguardava la pena: si contestava, in sostanza, che il giudice di merito avesse determinato la sanzione in modo non adeguatamente motivato e si censurava altresì il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che la motivazione sul punto era congrua, perché fondata sulle modalità del fatto e conforme ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; ha inoltre osservato che non occorre una specifica disamina di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi nel giudizio complessivo. Quanto alla sospensione condizionale, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata poiché l'art. 164 c.p. impedisce la concessione del beneficio quando il condannato ne abbia già fruito in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della determinazione giudiziale della pena: la motivazione è sufficiente se conforme alla legge e ai canoni logici.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice non è tenuto a prendere in esame singolarmente tutti gli elementi elencati dalla norma, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti di maggiore rilievo nel complessivo giudizio di commisurazione della pena.

  • art. 164 c.p.

    Preclude la concessione della sospensione condizionale della pena quando il condannato ne abbia già beneficiato in precedenza.

Massime di principio

  • La motivazione sulla determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo non illogico e conforme alla legge, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della commisurazione.
  • Ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale in tema di pena, non è necessaria l'analitica disamina di tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente la considerazione di quelli che assumono concreto e prevalente rilievo nel caso specifico.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se il condannato abbia già fruito in precedenza del beneficio, operando il divieto previsto dall'art. 164 c.p.
  • La censura che investe un diniego di beneficio fondato su un espresso limite legale è manifestamente infondata e non può condurre all'annullamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.