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Sentenza

Sentenza n. 4803/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 6860/2022 del 22 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione in materia di ricostruzione carriera del personale ATA.

Giustizia amministrativa202505205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6860/2022, relativa alla ricostruzione della carriera del personale ATA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6860/2022, che aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l’integrale anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine con l’amministrazione scolastica, con conseguente collocazione nella fascia stipendiale 3-8 alla data del 1° settembre 2014, nonché il pagamento di € 2.481,65, oltre agli interessi legali decorrenti dalla maturazione mensile delle singole componenti del credito. Il ricorrente ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Il giudice ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e l’inadempimento dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore. L’amministrazione deve riconoscere l’anzianità di servizio indicata nel titolo giudiziale e pagare € 2.481,65, oltre agli interessi legali maturati sulle singole componenti del credito fino al saldo. È stata accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero deve corrispondere € 300,00 per ogni intera settimana di ritardo, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento, o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il giudice ha ritenuto che l’astreinte possa essere applicata anche in presenza di una condanna pecuniaria e che, nel caso concreto, non sia manifestamente iniqua, trattandosi di una statuizione composita comprendente anche obblighi di riconoscimento della carriera. È stato nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inottemperanza, compiendo anche gli eventuali atti di bilancio necessari. Il compenso del commissario è stato fissato in € 1.000,00 e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, purché la misura non sia manifestamente iniqua e non sussistano ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    La penalità di mora può essere applicata anche nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro; per tali giudizi decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per proporre l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha introdotto la disciplina espressa della penalità di mora nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, stabilendone la decorrenza e il parametro degli interessi legali per escludere la manifesta iniquità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e decorso il termine previsto per l’adempimento delle condanne nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorrente può ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, anche quando l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
  • L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato grava sull’amministrazione resistente; in mancanza di tale dimostrazione, il giudice può ordinare l’adempimento specificando contenuto e termine delle attività dovute.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria: mira a sanzionare la disobbedienza al comando giudiziale e a stimolare l’adempimento, sicché può essere disposta anche per giudicati contenenti condanne al pagamento di somme di denaro.
  • Quando il giudicato contiene obblighi compositi, comprendenti sia il pagamento di somme sia attività amministrative ulteriori, la penalità di mora può essere determinata in una somma fissa per ogni periodo di ritardo, purché la misura non sia manifestamente iniqua e siano rispettate le regole sulla decorrenza stabilite dall’art. 114 c.p.a.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, inclusi gli eventuali atti di modifica del bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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