Circolare numero 1 del 2-1-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, dal 1° gennaio 1996, nuove modalità telematiche di pagamento delle prestazioni temporanee e dei pagamenti vari, integrando l’uso degli assegni circolari con il bonifico bancario e il pagamento allo sportello. Vengono disciplinati la scelta della modalità da parte dell’interessato, i rapporti operativi con le banche, i termini di esecuzione e di riaccredito delle somme non riscosse, le condizioni economiche e la rendicontazione dei lotti. Sono inoltre richiamati gli allegati tecnici e l’elenco delle banche autorizzate al servizio.
Estensione dal 1° gennaio 1996 dei pagamenti telematici con bonifico e allo sportello per prestazioni temporanee e pagamenti vari
Estensione dei pagamenti telematici con bonifico e allo sportello
La circolare disciplina l’estensione, dal 1° gennaio 1996, della procedura telematica di pagamento delle prestazioni temporanee e dei pagamenti vari anche alle modalità di bonifico bancario e di pagamento allo sportello, che si aggiungono alla tradizionale emissione di assegni circolari o similari. L’intervento si colloca nell’ambito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 847 dell’11 luglio 1995 e completa il sistema già avviato per via telematica.
Finalità dell’intervento
L’estensione delle modalità di pagamento è motivata da tre esigenze principali:
- rispondere alle richieste provenienti dalle forze sociali;
- adeguarsi alla crescente diffusione del conto corrente bancario tra gli utenti;
- ridurre la circolazione degli assegni e i problemi derivanti da eventuali incassi fraudolenti, che comportano tempi tecnici rilevanti per la ripetizione del pagamento.
Scelta della modalità di pagamento da parte dell’interessato
La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della presentazione della domanda di prestazione ed è limitata alle opzioni espressamente previste nel modulo:
- assegno circolare o similare;
- bonifico.
La modalità di pagamento allo sportello non è oggetto di scelta del beneficiario, ma è utilizzata dalle Sedi per particolari fattispecie operative.
Pagamento con assegni circolari o similari
La gestione dei pagamenti eseguiti mediante assegni circolari o similari resta disciplinata dalla normativa già in vigore, richiamata nella circolare n. 82 del 24 marzo 1995. La nuova disciplina non modifica il regime sostanziale di tale modalità, salvo quanto specificamente previsto in tema di riaccredito delle somme non riscosse.
Pagamento con bonifico
Nel caso di bonifico, l’interessato deve indicare le proprie coordinate bancarie, che vengono trasmesse alle banche insieme al flusso telematico per l’accredito sul conto corrente prescelto presso una qualunque azienda di credito operante sul territorio nazionale. Per i pagamenti all’estero restano ferme le modalità già previste dalla circolare n. 82 del 24 marzo 1995.
Le coordinate bancarie comprendono:
- il CIN, codice di controllo dell’intero codice;
- il codice ABI, identificativo della banca;
- il codice CAB, identificativo dell’agenzia;
- il numero di conto corrente, fino a 12 caratteri alfanumerici.
Le coordinate devono essere desunte dall’estratto conto, dal libretto degli assegni o richieste direttamente all’agenzia bancaria. Le procedure di liquidazione verificano automaticamente la correttezza dei dati; se le coordinate risultano errate, la Sede dispone il pagamento con assegno per non ritardare l’erogazione, informando il beneficiario della variazione e invitandolo a rettificare i dati per il futuro.
La banca deve eseguire il bonifico entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione:
- del flusso telematico;
- dei modelli IP6 bis;
- dei fondi da parte dell’agenzia in rapporto di conto con la Sede INPS ordinante.
La valuta per il beneficiario deve rientrare in uno dei quattro giorni previsti. Per i bonifici disposti a favore di beneficiari poi deceduti, la banca collabora con l’INPS per il recupero delle somme non più dovute, anche quando l’operazione coinvolga un’altra azienda di credito.
Sono inoltre previste regole di valuta per l’addebito alla Sede INPS ordinante:
- giorno lavorativo bancabile precedente alla valuta del beneficiario, per bonifici verso clienti della stessa azienda di credito;
- due giorni precedenti la valuta del beneficiario per bonifici verso clienti di altra azienda di credito, con anticipazione al primo giorno lavorativo bancabile se il secondo giorno antecedente non è lavorativo.
Quando interviene il "tramite operativo" della banca ordinante o destinataria, è dovuta anche la commissione interbancaria per i "bonifici e gli incarichi di pagamento di importo non rilevante" prevista dagli accordi interbancari.
Pagamento allo sportello
Il pagamento allo sportello è previsto per casi particolari che non comportano affollamento agli sportelli bancari, oppure per pagamenti per i quali sia richiesta la raccolta di una specifica quietanza, come nel caso del trattamento di fine rapporto.
La banca presso cui appoggiare il pagamento non può essere scelta dal beneficiario: deve essere una banca con cui la Sede intrattiene un rapporto di conto corrente ed autorizzata dall’Istituto allo scambio telematico delle informazioni. L’informativa alla banca sulla necessità di raccogliere la quietanza deve essere espressamente indicata nel modello IP6 bis.
La banca deve inviare al beneficiario un avviso di disponibilità della somma entro il quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione del flusso, dei modelli IP6 bis e dei fondi. L’avviso deve indicare, tra l’altro, la Sede INPS ordinante e la causale del pagamento.
Rapporti con gli istituti di credito
Le banche già incaricate del servizio di emissione di assegni circolari o similari con scambio telematico delle informazioni accettano di estendere il servizio alle nuove modalità di pagamento. L’accordo tra INPS e banche viene quindi integrato con le clausole contenute nella nuova procedura.
La circolare precisa che il servizio non ha carattere di esclusiva: l’Istituto si riserva di utilizzare anche altre banche. È inoltre prevista la possibilità di modificare e integrare la procedura qualora lo svolgimento del servizio lo richieda, con attuazione nei tempi stabiliti dall’Istituto.
Le parti possono recedere dal servizio in qualsiasi momento con preavviso di almeno tre mesi mediante raccomandata A/R.
Ordinazione e controllo dei pagamenti
A fronte di ciascun lotto, la Sede trasmette all’agenzia della banca in rapporto di conto i modelli IP6 bis e IP6 bis AUT. Quest’ultimo espone:
- l’importo di ciascuna modalità di pagamento per ogni applicazione;
- l’importo totale di ciascuna applicazione;
- l’importo complessivo di ogni modalità di pagamento;
- il totale generale del lotto;
- il numero delle operazioni.
L’esecuzione dei pagamenti è subordinata alla concordanza tra i dati trasmessi via cavo e l’importo totale esposto sul modello IP6 bis AUT. In caso di discordanza, la banca non può procedere e deve contattare tempestivamente la competente Sede INPS per la sistemazione della differenza.
Riaccredito delle somme non riscosse o non accreditate
Per i bonifici, la banca deve riaccreditare alle Sedi entro il giorno 10 di ogni mese gli importi che non ha potuto accreditare ai beneficiari nel mese precedente, per qualsiasi causa. Devono essere riaccreditate anche le somme riferite a beneficiari deceduti, maturate nel mese precedente, sia nei casi di conto presso la stessa banca sia nei casi di restituzione da parte di altre aziende di credito.
I riaccrediti avvengono:
- con valuta compensata, per bonifici a clienti della stessa azienda di credito;
- con valuta data dell’operazione, nei casi di decesso o per bonifici a clienti di altra azienda di credito.
Per i pagamenti allo sportello, le somme non riscosse entro 60 giorni dalla data di invio dell’avviso al beneficiario devono essere riaccreditate entro il giorno 10 del mese successivo, con valuta compensata.
Per gli assegni circolari o similari, viene uniformato il termine di riaccredito: le somme non riscosse entro sei mesi devono essere riaccreditate entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del semestre, con valuta data dell’operazione.
Per la gestione dei riaccrediti e la riammissione in pagamento delle somme riaccreditate, la circolare rinvia alle disposizioni già impartite con le circolari n. 82 del 24 marzo 1995 e n. 88 del 30 marzo 1995.
Condizioni economiche
Per il servizio di pagamento delle prestazioni temporanee e dei pagamenti vari eseguito con bonifico e allo sportello sono previste le seguenti condizioni economiche, con addebito a cura della banca alla Sede INPS ordinante:
- compenso per ciascuna operazione pari a quello previsto per i pagamenti vari disposti con modello IP6 bis manuale;
- rimborso delle spese postali di primo porto per l’invio dell’avviso ai beneficiari;
- commissione di lire 400, in caso di intervento del "tramite operativo", per i "bonifici e gli incarichi di pagamento di importo non rilevante";
- rimborso dell’IVA sugli importi sopra indicati.
Per gli assegni circolari o similari, invece, il servizio resta franco commissioni, con il solo recupero delle spese postali di primo porto per l’inoltro dei titoli ai beneficiari.
Rendicontazione
In attesa del collaudo delle procedure di rendicontazione del flusso telematico, la banca deve allegare alle contabili di addebito e di accredito apposite liste per la rilevazione dei dati analitici.
Per ciascun lotto la banca deve fornire una contabile di addebito nella quale siano indicati:
- il numero del lotto;
- gli importi addebitati per prestazione, riepilogati per ciascuna applicazione e per modalità di pagamento, con indicazione della relativa valuta;
- separatamente dall’importo della prestazione, l’importo delle commissioni, l’IVA sulle commissioni, le spese postali e l’IVA sulle spese postali, ciascuno con la propria valuta.
Allegati tecnici e banche autorizzate
La circolare richiama tre allegati operativi:
- allegato n. 1, contenente la procedura di pagamento e le condizioni per lo svolgimento del servizio;
- allegato n. 2, recante l’elenco delle banche autorizzate al servizio di emissione assegni per via telematica;
- allegati n. 3 e n. 4, contenenti i fac-simile degli avvisi al beneficiario per bonifico e per pagamento allo sportello.
Gli allegati definiscono i contenuti minimi degli avvisi, compresi i riferimenti alla Sede INPS ordinante, al numero di lotto, al codice sede, al codice applicazione, alla data di elaborazione, al numero di pratica, al codice fiscale, al codice di riferimento banca e alla causale del pagamento.
Punti principali
Introduzione delle nuove modalità di pagamento
Dal 1° gennaio 1996 la procedura telematica di pagamento delle prestazioni temporanee e dei pagamenti vari viene estesa al bonifico bancario e al pagamento allo sportello, oltre agli assegni circolari o similari. L’obiettivo è rispondere alle esigenze dell’utenza, ridurre la circolazione degli assegni e limitare i problemi legati a incassi fraudolenti e ai conseguenti ritardi nella riscossione.
Scelta della modalità di pagamento
La scelta è effettuata dall’interessato al momento della domanda di prestazione ed è limitata alle forme espressamente indicate nel modulo: assegno circolare o similare oppure bonifico. Se è scelto il bonifico, il richiedente deve indicare le coordinate bancarie; il pagamento allo sportello è invece utilizzato solo per particolari procedure individuate dalle Sedi.
Bonifico bancario
Per il bonifico il beneficiario deve fornire CIN, ABI, CAB e numero di conto corrente, ricavandoli dall’estratto conto, dal libretto assegni o richiedendoli alla banca. Le coordinate sono trasmesse alle banche insieme al flusso telematico. Se risultano errate, la Sede dispone il pagamento con assegno per non ritardare l’erogazione e invita l’interessato a correggerle per il futuro. Per i pagamenti all’estero restano ferme le modalità della circolare n. 82 del 24 marzo 1995.
Pagamento allo sportello
La modalità allo sportello è riservata a casi particolari che non comportano affollamento agli sportelli bancari o che richiedono la raccolta di apposita quietanza, come il trattamento di fine rapporto. La banca non può essere scelta dal beneficiario, ma deve essere una banca in rapporto di conto con la Sede e autorizzata allo scambio telematico delle informazioni.
Rapporti con le banche e termini di esecuzione
Le banche incaricate del servizio di emissione assegni hanno accettato di estendere l’operatività alle nuove modalità. Per i bonifici la banca deve eseguire l’ordine entro il quarto giorno lavorativo bancabile successivo alla ricezione del flusso, dei modelli IP6 bis e dei fondi. Anche per i pagamenti allo sportello l’avviso al beneficiario deve essere inviato entro il medesimo termine. Le disposizioni contenute nello stesso lotto non possono essere eseguite parzialmente e, in caso di discordanza tra dati telematici e modelli trasmessi, la banca deve contattare la Sede prima di procedere.
Riaccredito delle somme non riscosse
Per i bonifici, le somme non accreditate devono essere riaccreditate alla Sede entro il giorno 10 del mese successivo, compresi i casi di beneficiari deceduti o di conti estinti, secondo le regole indicate. Per i pagamenti allo sportello, le somme non riscosse entro 60 giorni dall’avviso vanno riaccreditate entro il giorno 10 del mese successivo. Per gli assegni circolari o similari, il riaccredito delle somme non riscosse entro sei mesi deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del semestre.
Condizioni economiche e rendicontazione
Per bonifici e pagamenti allo sportello sono previste commissioni per ciascuna operazione, rimborso delle spese postali di primo porto e IVA sui relativi importi; in caso di intervento del "tramite operativo" è riconosciuta anche la commissione interbancaria prevista. Per gli assegni circolari o similari il servizio resta franco commissioni, con solo rimborso delle spese postali di primo porto. In attesa del collaudo della rendicontazione, la banca deve fornire liste e contabili di addebito per ciascun lotto con i dati analitici, gli importi per modalità di pagamento, le valute e le voci accessorie.
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