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Circolare

Circolare numero 3 del 5-1-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in seguito a quesiti delle Sedi su due profili: la determinazione dell’importo da assumere a riferimento per la definizione agevolata della sanzione amministrativa prevista dall’art. 30 L. 843/1978 e il trattamento dei piccoli crediti sanzionatori. Viene ribadito che, ai fini dell’art. 16 L. 689/1981, va considerato il massimo edittale di L. 50.000 per lavoratore, anche se l’art. 30 prevede riduzioni in caso di denuncia tardiva. Inoltre, per importi sanzionatori fino a L. 20.000 relativi a omesse, infedeli o incomplete denunce nominative annuali, si dispone la rinuncia all’azione amministrativa per ragioni di economicità.

Precisazioni su sanzione amministrativa ex art. 30 L. 843/1978 e abbuono piccoli crediti

Precisazioni su sanzione amministrativa ex art. 30 L. 843/1978 e abbuono piccoli crediti

La circolare interviene per chiarire alcuni dubbi applicativi sorti presso le Sedi dopo la circolare n. 172 del 16.6.1995. I chiarimenti riguardano, da un lato, la corretta individuazione dell’importo della sanzione amministrativa da assumere a riferimento ai fini della definizione agevolata; dall’altro, il trattamento dei crediti sanzionatori di modesto importo, in un’ottica di economicità dell’azione di recupero.

Sanzione amministrativa ex art. 30 della L. n. 843/1978

Viene ribadito che, in caso di contestazione di illecito amministrativo mediante processo verbale, l’importo da pagare nel termine e con gli effetti previsti dall’art. 16 della L. n. 689/1981 deve essere determinato nella misura pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Nel caso esaminato, il massimo edittale è pari a L. 50.000 per ciascun lavoratore dipendente interessato.

La circolare precisa che le somme di L. 12.500 e L. 25.000 richiamate dall’art. 30 della L. n. 843/1978 non costituiscono il massimo della sanzione, ma importi ridotti correlati alla presentazione della denuncia in ritardo entro specifici termini:

  • L. 12.500 se la denuncia è presentata entro i cinque giorni successivi al termine fissato per il versamento dei contributi;
  • L. 25.000 se la denuncia è presentata tra il sesto e il decimo giorno.

Ai fini dell’art. 16 della L. n. 689/1981, tuttavia, il riferimento resta sempre il massimo edittale di L. 50.000. La circolare richiama anche il carattere posteriore della L. n. 689/1981 rispetto alla L. n. 843/1978, evidenziando che l’inclusione dell’art. 30 nella procedura speciale comporta l’applicazione della regola generale della misura pari a un terzo del massimo della sanzione.

Per evitare possibili equivoci nei confronti dei contribuenti, viene inoltre ordinata la modifica del testo del processo verbale indicato nell’allegato 1 della circolare n. 172/1995: deve essere eliminata la frase tra parentesi contenente il richiamo all’importo di L. 12.500. Il testo va quindi formulato nel senso che l’illecito è punito dall’art. 30 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, con sanzione amministrativa nella misura massima di L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente interessato.

Abbuono dei piccoli crediti

La circolare affronta anche il caso delle sanzioni amministrative previste per la mancata, infedele o incompleta presentazione delle denunce nominative annuali mod. 01/M e 03/M, sanzionate con L. 10.000 per ogni lavoratore dipendente interessato.

Alcune Sedi avevano chiesto quale comportamento tenere nei casi in cui l’inadempienza riguardi fino a due dipendenti, e quindi un importo complessivo non superiore a L. 20.000. In tali ipotesi, richiamando il principio generale dell’economicità dell’azione di recupero e la disciplina già richiamata in materia di abbuono dei piccoli crediti e rinuncia all’azione legale, viene stabilito che si provvederà alla rinuncia all’azione amministrativa per i crediti di importo fino a L. 20.000.

La motivazione è espressamente di convenienza gestionale: per importi così contenuti non sussiste, infatti, l’utilità di intraprendere un’azione amministrativa di recupero.

Punti principali

Sanzione amministrativa ex art. 30 L. 843/1978

Si chiarisce che, quando si procede a contestazione di illecito amministrativo tramite processo verbale, l’importo da indicare per il pagamento nei termini di cui all’art. 16 L. 689/1981 è pari a un terzo del massimo della sanzione edittale prevista, cioè L. 50.000 per ciascun dipendente interessato. Le riduzioni previste dall’art. 30 della L. 843/1978 per denuncia presentata entro 5 giorni o tra il 6° e il 10° giorno non costituiscono il "massimo della sanzione", ma importi già ridotti per effetto del ritardo. Per evitare equivoci, nel processo verbale deve essere eliminato il riferimento a L. 12.500 e il testo va formulato indicando la sanzione amministrativa nella misura massima di L. 50.000 per ogni lavoratore dipendente interessato.

Abbuono piccoli crediti e rinuncia all’azione amministrativa

Con riferimento alle sanzioni amministrative per mancata, infedele o incompleta presentazione delle denunce nominative annuali mod. 01/M e 03/M, pari a L. 10.000 per ogni lavoratore dipendente interessato, viene richiesto come procedere nei casi in cui l’inadempienza riguardi fino a due dipendenti. In applicazione del principio di economicità dell’azione di recupero e della disciplina sull’abbuono dei piccoli crediti, si dispone la rinuncia all’azione amministrativa per i crediti di importo fino a L. 20.000, ritenendo non conveniente iniziare l’azione amministrativa in tali casi.

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