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Sentenza

Sentenza n. 3919/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - dell'avviso orale n. -OMISSIS- emesso in data 24 maggio 2024 e notificato all'odierno ricorrente il successivo 29 maggio 2024 con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- avvisava il minore "ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159 che esistono significativi sospetti sul suo conto che possa persistere nel porre in essere le condotte segnalate, e lo invita a tener in futuro una condotta conforme alla legge, con l'avvertenza che, qualora continui a mantenere comportamenti che ne connotino ulteriormente la pericolosità sociale, potrà essere proposto per l'applicazione della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza, informandola che, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere allo scrivente la revoca del presente atto". - di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali anche se non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202401793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso orale del Questore adottato nei confronti di un minore ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’avviso orale sostenendo che il Questore non avesse svolto una valutazione concreta della pericolosità sociale del minore, ma si fosse limitato a considerare i precedenti di polizia, senza tenere conto della sua situazione personale e della natura adolescenziale delle problematicità. Sono stati prospettati, in particolare, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, insufficienza istruttoria, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’avviso orale costituisce una misura preventiva, di natura monitoria e infraprocedimentale, la cui adozione rientra nella discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. Il relativo giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi fattuali circostanziati, anche indiziari, su meri sospetti valutati nel loro complesso e non richiede né una condanna penale né l’accertamento definitivo di reati. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dei presupposti di legge e della sufficienza, logicità, congruità e non manifesta irragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, l’avviso era sostenuto da un articolato quadro istruttorio: sei episodi commessi nel biennio 2023-2024, relativi a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, compresi tre episodi di possesso illecito di hashish con sanzioni amministrative ex art. 75 d.P.R. 309/1990, nonché danneggiamento e invasione di edifici privati. Il Collegio ha inoltre considerato, quale elemento confermativo sopravvenuto prodotto dall’Amministrazione, la successiva commissione di fatti penalmente rilevanti, tra cui una rapina aggravata con arresto in flagranza, precisando che il quadro già esistente al momento dell’adozione dell’avviso era comunque sufficiente. Non sono stati ravvisati difetti di istruttoria, travisamenti, illogicità o irragionevolezza. Spese integralmente compensate per ragioni di equità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    Individua i presupposti sostanziali per l’applicazione delle misure di prevenzione fondate sulla pericolosità sociale, accertabile sulla base di elementi di fatto valutati complessivamente.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    indicando nel provvedimento “i motivi” che giustificano la misura

    Disciplina l’avviso orale e impone l’indicazione dei motivi giustificativi; la motivazione deve essere sufficiente, logica e congrua rispetto agli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di pericolosità.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Richiamato per le sanzioni amministrative irrogate in relazione ai tre episodi di possesso illecito di hashish considerati nel quadro indiziario.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva, monitoria e infraprocedimentale, caratterizzata da effetti meno invasivi rispetto alle altre misure di prevenzione; la sua adozione non richiede l’accertamento definitivo di una responsabilità penale o di fatti costituenti reato.
  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell’avviso orale può essere basato su elementi di fatto anche indiziari e su meri sospetti, purché circostanziati, significativi e valutati nel loro complesso, in modo da rendere ragionevole la riconducibilità del soggetto a una personalità incline a comportamenti antisociali.
  • L’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale; il giudice amministrativo può sindacare tale valutazione verificando la sussistenza dei presupposti di legge e la sufficienza, logicità, congruità e non manifesta irragionevolezza dell’istruttoria e della motivazione.
  • La motivazione dell’avviso orale può fondarsi anche su precedenti di polizia e atti di polizia giudiziaria, senza che sia necessario che le condotte siano già state sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria penale, purché il quadro complessivo sia idoneo a sostenere ragionevolmente il giudizio di pericolosità.
  • Nel valutare la legittimità dell’avviso orale rileva il quadro fattuale esistente al momento dell’adozione; gli elementi sopravvenuti possono assumere funzione meramente confermativa della valutazione già adeguatamente sostenuta dagli elementi originari, ma non possono sostituire l’originaria motivazione mancante.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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