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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione, - del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Questura dell’Aquila in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia ancora minorenne e non accompagnato, successivamente affidato a una struttura di accoglienza, ha impugnato il diniego della Questura dell'Aquila relativo alla conversione del permesso di soggiorno per minore età. Il diniego era motivato dalla mancanza del parere del Comitato dei minori, dell'iscrizione al centro per l'impiego e del requisito della presenza da almeno due anni sul territorio nazionale. Sono stati dedotti: la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto con riferimento ai motivi effettivamente posti a fondamento del diniego; la violazione di legge, l'errata interpretazione della normativa, l'illogicità della motivazione e l'eccesso di potere; la violazione di legge e il difetto, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione. Nel corso del giudizio è emerso che, alla data del provvedimento, la Questura aveva già ricevuto il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, ma tale parere non era stato correttamente catalogato nel fascicolo digitale a causa dell'inversione tra cognome e nome del richiedente. Il parere, pur non vincolante, rimetteva alla Questura la valutazione della conversione anche alla luce della posizione lavorativa dell'interessato. La Questura, tuttavia, aveva ritenuto mancante il parere, aveva qualificato la posizione lavorativa come precaria senza verificarne natura, durata e capacità reddituale e aveva ritenuto ostativa la mancata iscrizione al centro per l'impiego, benché il parere attestasse che il ricorrente era occupato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990 limitatamente al requisito della presenza da almeno due anni, poiché tale motivo ostativo non era stato indicato nel preavviso di diniego. La deroga dell'art. 21-octies l. 241/1990 alla regola dell'annullabilità dei vizi formali non opera, secondo il Collegio, per la violazione dell'art. 10-bis e, comunque, riguarda i provvedimenti a contenuto vincolato, mentre la valutazione prevista dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 è discrezionale. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il motivo sostanziale, poiché il parere obbligatorio della Direzione generale del Ministero del lavoro era stato acquisito dall'amministrazione e non poteva essere considerato mancante; esso, pur non vincolante, doveva concorrere alla valutazione conclusiva. La Questura avrebbe dovuto confrontarsi con il contenuto del parere e valutare concretamente la posizione lavorativa, la durata dell'occupazione e la capacità reddituale, anziché definirla apoditticamente precaria. È stata ritenuta illegittima anche la motivazione relativa alla mancata iscrizione al centro per l'impiego, poiché l'interessato risultava occupato e tale condizione è normalmente incompatibile con la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per l'iscrizione. Il Collegio non ha invece ordinato il rilascio del permesso di soggiorno, poiché la relativa decisione è riservata all'amministrazione e implica un vaglio discrezionale. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso di soggiorno del minore non accompagnato al compimento della maggiore età è oggetto di un potere valutativo discrezionale dell'amministrazione, che deve considerare la condizione personale e il percorso del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il diniego è annullabile quando viene fondato anche su motivi ostativi non indicati nel preavviso di rigetto, impedendo al destinatario di partecipare utilmente al procedimento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis

    La deroga relativa ai vizi formali non incide sulla violazione dell'art. 10-bis e, nel ragionamento del TAR, opera solo rispetto a provvedimenti a contenuto vincolato; non è quindi applicabile a una decisione discrezionale sulla conversione del permesso.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un'istanza è fondato anche su un motivo ostativo non indicato nel preavviso di rigetto, il provvedimento è annullabile per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; ciò vale, in particolare, quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale e il destinatario avrebbe potuto incidere sull'esito mediante osservazioni e documenti.
  • La conversione del permesso di soggiorno del minore non accompagnato al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, non costituisce attività vincolata, ma richiede una valutazione discrezionale della condizione personale e del percorso di integrazione del richiedente.
  • Il parere previsto dall'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, pur non essendo vincolante, è obbligatorio e deve essere acquisito e considerato nella decisione finale; l'amministrazione non può trattarlo come mancante né ometterne l'esame per un errore di catalogazione o gestione del fascicolo.
  • Quando il parere istruttorio richiama la posizione lavorativa del richiedente, l'amministrazione deve verificarne concretamente natura, durata ed effettiva capacità reddituale e non può fondare il diniego su una qualificazione apodittica della situazione lavorativa come precaria.
  • La mancata iscrizione al centro per l'impiego non può giustificare il diniego se dagli atti risulta che il richiedente era occupato, poiché l'occupazione è normalmente incompatibile con la dichiarazione di immediata disponibilità necessaria per l'iscrizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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