Cassazione Penale, Sentenza n. 35886/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Firenze che confermava il decreto del Tribunale di Firenze applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 1-4 d.lgs. 159/2011) e la mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura (contestazione della "pericolosità sociale").
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che il termine di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (ricorso in Cassazione entro dieci giorni avverso il decreto della corte d'appello) non sia stato rispettato: il provvedimento era stato notificato il 9/3/2023 mentre il ricorso è stato depositato il 30/3/2023. Perciò il merito delle censure non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 12 luglio 2023 con motivazione semplificata.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 1 lett. c)
La norma definisce la nozione di "socialmente pericoloso" che è il presupposto soggettivo per l'applicazione della sorveglianza speciale; nel caso di specie era il parametro normativo richiamato per giustificare la misura confermata dal giudice di merito.
d.lgs. 159/2011, artt. 1-4
Articoli richiamati dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dei presupposti della misura. La Corte di Cassazione non ha esaminato le questioni di merito sollevate su tali articoli perché ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso per motivi procedurali (tardività).
d.lgs. 159/2011, art. 10 comma 3
avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso
La Corte ha applicato questa disposizione in senso rigoroso: il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello è perentorio e la mancata osservanza di tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- I termini processuali per proporre ricorso in Cassazione avverso decreti di conferma delle misure di prevenzione sono perentori: occorre calcolare con precisione il dies a quo (data di notifica) e rispettare il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011.
- Se il ricorso è tardivo per decorrenza del termine stabilito dalla norma speciale, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito delle censure; le questioni substantive restano così inesaminate.
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare e documentare la data di notifica del provvedimento e i termini processuali; nel dubbio, è opportuno agire tempestivamente e depositare il ricorso entro il termine più breve possibile.
- Le censure sostanziali basate su art. 1-4 d.lgs. 159/2011 devono essere sollevate nei termini previsti: la correttezza procedurale (rispetto dei termini) è condizione necessaria per ottenere l'esame del merito in Cassazione.
- In caso di notificazione viziata o contestabile, considerare azioni immediate per ottenere dichiarazioni formali sulla data di notifica o provvedimenti che sospendano o interrompano i termini; senza ciò, rischia l'inammissibilità del ricorso.
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