Cassazione Penale, Sentenza n. 12053/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. proposto per ottenere la declaratoria di inefficacia della revoca, disposta il 23/02/2021, del decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. dell'ordine di esecuzione della condanna del 6/7/2016 (irrevocabile il 31/10/2019). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendo in sintesi: a) le ricerche per notificare l'atto non sarebbero state complete perché non effettuate nel Comune di nascita (Trapani) e non effettuate all'estero (in Germania, nella città indicata dal fratello, Kaiserslautern, e nella più precisa località di Otterbach-Otterberg risultante poi da certificato); b) la notifica all'avvocato non escludeva l'obbligo di consegna personale; c) applicabilità dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., deducendo che la mancata acquisizione di ulteriori informazioni dal difensore fosse illogica e che la norma sarebbe applicabile anche all'irreperibile.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la revoca del decreto di sospensione poiché il decreto di irreperibilità era stato emesso dopo ricerche ritenute complete: le ricerche si erano svolte in Italia e non era necessario disporre accertamenti all'estero quando manca l'esatto recapito del destinatario. La presenza, depositata dalla difesa, di un certificato di residenza che indicava Otterbach (Comune distinto da Kaiserslautern) ha confermato l'insufficienza degli elementi per ricerche mirate in Germania. Quanto all'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui tale disposizione non si applica al condannato irreperibile (equiparato a latitante o evaso), atteso che l'irreperibile non può ricevere le notificazioni ordinarie e la norma non impone l'obbligo di rinnovare notifiche che il soggetto non può ricevere; pertanto la censura è infondata o inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Il comma 5 disciplina la sospensione dell'esecuzione e la sua revoca; il comma 8-bis, introdotto successivamente, non è stato ritenuto applicabile al condannato irreperibile perché la norma prevede modalità di informazione che presuppongono la possibilità di ricevere la notifica, e l'irreperibile per definizione non può riceverla.
art. 159 cod. proc. pen.
L'obbligo di effettuare ricerche per la notificazione è condizionato all'effettiva praticabilità degli accertamenti; non sussiste l'obbligo di ricerche all'estero quando è ignoto l'esatto recapito del destinatario.
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità ordinarie di notificazione; la Corte ha richiamato l'idea che l'irreperibile non possa ricevere notifiche ordinarie previste da tale articolo.
art. 670 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per l'incidente di esecuzione con cui è stato promossa la domanda di declaratoria di inefficacia del provvedimento impugnato.
art. 420-bis cod. proc. pen. (richiamato storicamente)
La Corte ha richiamato la precedente disciplina e giurisprudenza che hanno interpretato in modo coerente l'esclusione dell'onere di rinnovare atti in capo all'autorità quando l'imputato sia irreperibile.
art. 23-bis legge n.176/2020
Richiamata in sede di lettura delle richieste del Pubblico Ministero ai sensi della norma procedurale che disciplina il processo in Cassazione; non incide sul merito sostanziale della questione.
art. 169 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura insieme all'art. 159; la Corte si è confrontata principalmente con il principio di praticabilità delle ricerche previsto dall'art. 159.
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità può essere emesso senza ricerche all'estero se manca l'esatto recapito: l'obbligo di ricerca è condizionato all'effettiva praticabilità degli accertamenti.
- La notifica all'avvocato difensore non elimina la possibilità di disporre la consegna personale quando il destinatario è reperibile, ma risulta legittima nelle ipotesi in cui il soggetto sia irreperibile e le ricerche siano state effettuate secondo criteri di ragionevolezza.
- L'art. 656, comma 8-bis, non trova applicazione quando il condannato è irreperibile, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione: la disposizione non impone al pubblico ministero un obbligo automatico di ulteriori rinnovazioni dell'atto in presenza di irreperibilità.
- Per impugnare con successo una revoca del decreto di sospensione occorre dimostrare concretamente l'incompletezza o l'irragionevolezza delle ricerche svolte (specificando quali ricerche non sono state compiute e perché sarebbero state efficaci), e non limitarsi a censure generiche.
- Se esistono indicazioni spiccatamente imprecise su una presunta dimora all'estero (es. sola indicazione della città senza recapito) il giudice può ritenere superflue ricerche internazionali; se invece sussistono elementi concreti e verificabili relativi al recapito, la mancata estrinsecazione di ricerche mirate può costituire motivo valido per il ricorso.
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