Cassazione Civile, Ordinanza n. 10195/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un dipendente di compagnia aerea aveva ottenuto in sede giuslavoristica un risarcimento per perdita di chance, perché il datore di lavoro non aveva attivato un corso interno ATPL per il conseguimento del brevetto di pilotaggio, corso che gli era stato promesso e in vista del quale il lavoratore aveva rinunciato a un esodo incentivato. Sul risarcimento il sostituto d'imposta aveva operato le ritenute fiscali; il contribuente chiedeva il rimborso sostenendo che la somma avesse natura di danno emergente, quindi non imponibile. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 6, 49, comma 2, e 51 d.P.R. 917/1986, sostenendo invece che si trattasse di somme collegate al rapporto di lavoro e assimilabili a reddito da lavoro, poiché il giudice del lavoro aveva quantificato il danno facendo riferimento anche a differenze retributive e quindi a un lucro cessante tassabile. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per asserita violazione del giudicato giuslavoristico.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente, ritenendo il ricorso sufficientemente specifico e chiaramente intelligibile, e ha poi rigettato nel merito il motivo dell'Agenzia. Ha qualificato la somma riconosciuta dal giudice del lavoro come risarcimento per perdita di chance, cioè ristoro di un danno emergente consistente nella perdita di una possibilità attuale di sviluppo professionale, non come lucro cessante sostitutivo di redditi non percepiti. Di conseguenza ha affermato la non imponibilità fiscale dell'importo e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
comma 1, nn. 3) e 4); comma 1, n. 6)
il ricorso per cassazione deve rispettare il dovere di chiarezza, sinteticità e specificità; l'autosufficienza non va letta in modo eccessivamente formalistico e non richiede la trascrizione integrale di tutti gli atti se il loro contenuto è puntualmente indicato e localizzato
art. 360 c.p.c.
il ricorrente ha dedotto violazione di legge fiscale, ma la censura è stata ritenuta infondata nel merito
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le somme risarcitorie sono imponibili solo se reintegrano un danno consistente nella mancata percezione di redditi; se riparano un pregiudizio di natura diversa non costituiscono reddito imponibile
art. 49 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Agenzia a sostegno della natura reddituale della somma, ma non ritenuto decisivo per la fattispecie
art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dall'Agenzia per sostenere l'imponibilità delle somme collegate al rapporto di lavoro, ma escluso perché il risarcimento era per perdita di chance e non per redditi sostitutivi
art. 24 Cost.
evocato per ribadire che il processo deve assicurare effettiva tutela del diritto di difesa senza formalismi inutili
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno del canone del giusto processo e della necessità di interpretare le regole processuali in modo non meramente formalistico
art. 6 CEDU
richiamato insieme ai parametri costituzionali per escludere un uso eccessivamente formalistico dei requisiti di ammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato poiché soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo quando reintegrano un danno da mancata percezione di redditi; se compensano la perdita di una possibilità di sviluppo professionale, hanno natura di danno emergente e non costituiscono reddito imponibile.
- La qualificazione fiscale di una somma derivante da un rapporto di lavoro non dipende dal solo fatto che il pregiudizio nasca in ambito contrattuale o che il quantum sia parametrato anche a criteri retributivi: decisivo è il titolo sostanziale del ristoro.
- La perdita di chance ricorre quando un inadempimento impedisce al lavoratore una concreta possibilità di conseguire una posizione migliore o un avanzamento professionale; il risarcimento di tale perdita non è sostitutivo di reddito già maturato.
- Nel ricorso per cassazione il requisito di autosufficienza non può essere applicato in modo formalistico: è sufficiente che il contenuto degli atti rilevanti sia indicato con precisione e che la loro presenza nel fascicolo sia segnalata, senza necessità di trascrizione integrale.
- Il giudizio tributario conserva autonomia nella qualificazione fiscale dei fatti rispetto a pronunce rese in altri giudizi, anche se aventi ad oggetto i medesimi fatti storici.
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