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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13982/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I dipendenti, collocati in esubero e titolari di un assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà del settore credito, chiedevano che, ai fini del computo della contribuzione correlata utile per la riliquidazione dell'assegno, fossero inclusi anche gli importi percepiti per lavoro straordinario e i premi aziendali. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo applicabile la disciplina dettata dall'art. 2, comma 28, della l. n. 662/1996 e dal d.m. n. 158/2000 per il settore creditizio, con esclusione del richiamo alla più ampia nozione di retribuzione utile prospettata dai ricorrenti sulla base dell'art. 8 l. n. 155/1981, dell'accordo nazionale 28 febbraio 1998 e della normativa secondaria. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione delle norme richiamate, sostenendo che l'art. 10 d.m. n. 158/2000 dovesse essere disapplicato perché contrastante con l'art. 8, comma 4, l. n. 155/1981, che comprenderebbe nella retribuzione utile anche emolumenti ultramensili come i premi, e che la contrattazione collettiva richiamata dalla legge del 1996 avrebbe imposto una diversa base di calcolo. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tale censura perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio: l'INPS, soggetto tenuto all'erogazione dell'assegno straordinario e destinatario della contribuzione correlata, non era stato evocato in giudizio. Poiché la domanda di maggior contribuzione incide direttamente sulla sfera giuridica dell'INPS, ricorreva litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale; la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il vizio ex art. 354 c.p.c. e disporre l'integrazione del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per omessa partecipazione dell'INPS, litisconsorte necessario nella controversia sulla contribuzione correlata all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale. La censura di merito sulla nozione di retribuzione utile e sull'asserita illegittimità dell'art. 10 d.m. n. 158/2000 non è stata esaminata.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 155/1981

    Invocato dai ricorrenti come fonte di una nozione ampia di retribuzione utile ai fini previdenziali, comprensiva anche di emolumenti ultramensili come i premi.

  • art. 2, comma 28, l. n. 662/1996

    Richiamato come disciplina speciale degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di enti ed aziende erogatori di servizi di pubblica utilità, applicabile anche al settore del credito tramite attuazione regolamentare e contrattuale.

  • art. 3 d.m. 27.11.1997, n. 447

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre fonti sulla disciplina della contribuzione correlata.

  • art. 10 d.m. n. 158/2000

    Indicata dalla Corte d'appello come norma attuativa del settore creditizio, che individua la retribuzione mensile utile ai fini del trattamento previdenziale in base all'ultima mensilità percepita secondo il criterio 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

  • Accordo Nazionale di Lavoro 28 febbraio 1998

    Richiamato dai ricorrenti come fonte collettiva richiamata dalla disciplina legislativa, utile a sostenere una diversa base di calcolo della contribuzione correlata.

  • artt. 5 e 6 d.m. n. 158/2000

    Richiamati per individuare l'INPS quale soggetto deputato all'erogazione dell'assegno straordinario e destinatario della contribuzione correlata.

  • art. 354 c.p.c.

    La Corte afferma che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di integrità del contraddittorio e disporre l'integrazione nei confronti del litisconsorte necessario.

  • Cass. n. 8956/2020

    Citata come precedente sul litisconsorzio necessario tra datore di lavoro e istituto previdenziale nel giudizio per il versamento dei contributi.

  • Cass. n. 19679/2020

    Citata per affermare il medesimo principio nello specifico ambito della contribuzione correlata all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà.

  • Cass. n. 29637/2021

    Citata in continuità con i precedenti sul litisconsorzio necessario con l'INPS nelle controversie sulla contribuzione correlata.

Massime di principio

  • Nelle controversie volte a ottenere la riliquidazione di un assegno straordinario mediante il maggior computo della contribuzione correlata, l'INPS è litisconsorte necessario perché la decisione incide direttamente sulla sua sfera giuridica quale ente erogatore dell'assegno e destinatario della contribuzione.
  • Quando il giudizio è instaurato soltanto contro il datore di lavoro e manca l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, il giudice deve rilevare il vizio e la sentenza è nulla; in sede di impugnazione la cassazione con rinvio è la conseguenza processuale corretta.
  • La questione sostanziale relativa alla base di calcolo della contribuzione correlata non può essere esaminata nel merito se manca un contraddittorio integro nei confronti del soggetto previdenziale interessato.
  • Nel giudizio previdenziale relativo a obblighi contributivi o a prestazioni collegate ai contributi, la partecipazione dell'ente previdenziale è necessaria ogni volta che la pronuncia sia destinata a incidere sulla sua posizione giuridica o sulle modalità di erogazione della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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