Cassazione Penale, Sentenza n. 15704/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione (DASPO) imposto al ricorrente ai sensi dell'art. 6 legge 13/12/1989 n. 401. Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento originario era stato adottato in relazione alla Taranto Football Club 1927 S.r.l., società che successivamente è stata esclusa dal campionato professionistico, posta in liquidazione giudiziale e privata del titolo sportivo, e che la squadra oggi impegnata nasce da una diversa società dilettantistica. Pertanto ha sostenuto la cessazione o la mutazione delle condizioni che giustificavano l'obbligo di presentazione, contestando l'interpretazione estensiva del provvedimento e chiedendo un nuovo giudizio di pericolosità alla luce dei fatti sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza del GIP con rinvio al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato che l'obbligo di presentazione imposto in relazione a una specifica società calcistica cessa di regola quando la società perde il titolo sportivo, viene esclusa dal campionato o è posta in liquidazione/fallimento, e non può essere esteso automaticamente a una diversa compagine che, pur rappresentando la stessa città, è soggettivamente autonoma. La Corte ha inoltre precisato che, se il Questore intende mantenere prescrizioni rispetto a una nuova società, deve adottare un nuovo provvedimento (integrativo o sostitutivo) da sottoporre a convalida, e che il GIP sul nuovo esame dovrà verificare anche l'eventuale persistenza della pericolosità del soggetto (con particolare riguardo, nel caso, alle prescrizioni relative a partite della Nazionale giocate a Taranto).
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6)
L'art. 6, comma 2 disciplina l'obbligo di presentazione; il comma 5 stabilisce che la prescrizione imposta può essere revocata o modificata qualora siano venute meno o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La Corte ha interpretato che la cessazione della società titolare delle competizioni cui la prescrizione si riferiva rende inefficace il provvedimento originario.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 11)
L'obbligo di presentazione rientra nella disciplina delle misure di prevenzione; la revoca o modifica presuppone elementi sopravvenuti o non precedentemente esaminati idonei a incidere sull'assetto fattuale che giustificò la convalida, consentendo la rivalutazione delle esigenze di pericolosità.
Norme Organizzative Interne Federali (FIGC)
norme federali interne in materia di revoca e riassegnazione del titolo sportivo
La procedura federale di revoca del titolo sportivo e la sua riassegnazione a diverso soggetto confermano che il "titolo sportivo" è distinto dalla società e la riassegnazione a nuovo soggetto implica autonomia soggettiva, parametro rilevante per valutare la portata di un DASPO originariamente riferito alla società precedente.
Massime di principio
- Un DASPO contenente l'obbligo di presentazione riferito a una specifica squadra perde efficacia quando la società titolare del titolo sportivo viene esclusa dal campionato, posta in liquidazione/fallimento o privata del titolo sportivo.
- La mera costituzione o iscrizione di una nuova società che rappresenti la stessa città non comporta automaticamente la ricostituzione del medesimo obbligo di presentazione: la nuova compagine è, di regola, soggettivamente autonoma.
- Per estendere le prescrizioni a una diversa società è necessario che il Questore adotti un nuovo provvedimento (integrativo o sostitutivo) specifico e che questo venga convalidato dal GIP, così da garantire il diritto di difesa.
- Il Giudice delle indagini preliminari è competente a decidere sulla richiesta di revoca o modifica del DASPO già convalidato e deve, ove rilevanti fatti sopravvenuti, procedere a una nuova valutazione della pericolosità personale.
- Quando si impugna un DASPO per sopravvenute vicende societarie è utile produrre documentazione federale e giudiziaria (esclusione dal campionato, provvedimenti di liquidazione/fallimento, provvedimento di revoca del titolo sportivo e atti di riassegnazione) per dimostrare la cessazione o la mutazione delle condizioni.
- Una formulazione generica del provvedimento (es. riferimento alla "squadra della città" senza indicazione della compagine al momento dell'adozione) non consente un'interpretazione estensiva a nuovi soggetti; la normativa richiede specificità per prescrizioni limitative della libertà personale.
- Nel riesame il giudice deve anche valutare se alcune prescrizioni autonome (es. rispetto a partite della Nazionale nella stessa città) possano invece sopravvivere indipendentemente dal mutamento della società locale.
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