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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-787/23

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 luglio 2024. — Eugen Tomac contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 263 TFUE – Ricorso di annullamento – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Assenza di atto impugnabile – Mancato raggiungimento dell’unanimità richiesta – Irricevibilità manifesta parziale del ricorso in primo grado – Richiesta di un termine idoneo a consentire la «ripresa del ricorso» – Incompetenza manifesta parziale del Tribunale dell’Unione europea – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. — Causa C-787/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte incompetente il ricorso di annullamento del sig. Tomac. La decisione del Consiglio del 8 dicembre 2022, consistita nella mancata adozione del progetto sulla piena applicazione di Schengen in Romania, non è considerata un atto impugnabile. La Corte ribadisce inoltre i requisiti stringenti dell’impugnazione, che non può risolversi in un mero riesame del ricorso di primo grado, e conferma la condanna alle spese del ricorrente.

Impugnazione contro il rigetto di un ricorso di annullamento relativo alla mancata adozione della decisione del Consiglio sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania: inammissibilità dell’atto impugnato e assenza di errore del Tribunale.

La questione giuridica

Se la mancata adozione, da parte del Consiglio, della decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se il ricorrente possa essere considerato, anche solo per estensione, un ricorrente privilegiato; se il Tribunale abbia errato nel negare la possibilità di fissare un termine per consentire la "ripresa del ricorso" da parte di un’altra istituzione; e se il rigetto del ricorso violi principi generali del diritto dell’Unione invocati dal ricorrente.

Principio di diritto

La Corte conferma che la mancata approvazione, per assenza dell’unanimità richiesta, di un progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché l’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione non impone alcun termine entro il quale la decisione debba essere adottata né fa derivare dalla mancata votazione un rifiuto definitivo del Consiglio. Inoltre, il ricorrente non può essere assimilato a un ricorrente privilegiato e il Tribunale non è competente a concedere un termine per consentire la proposizione o la "ripresa" di un ricorso da parte di altre istituzioni; le censure sulle violazioni di principi generali sono in parte irricevibili e in parte infondate per difetto di specificità e di argomentazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 3, paragrafi 2 e 3, TUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, TUE

Impugnazione contro il rigetto del ricorso relativo alla piena applicazione di Schengen in Romania

La pronuncia concerne un’impugnazione ex articolo 56 dello statuto della Corte avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il caso riguarda la mancata adozione, in Consiglio, della decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Bulgaria e Romania.

Fatti e procedimento

Il ricorrente, Eugen Tomac, è un deputato del Parlamento europeo di cittadinanza rumena. Dopo una serie di provvedimenti adottati dalla Romania nell’ambito delle procedure di valutazione Schengen, la presidenza del Consiglio aveva predisposto il progetto n. 15218/22 di decisione sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen in Bulgaria e Romania. Nella riunione del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell’8 dicembre 2022, il progetto non fu adottato per difetto di unanimità.

Tomac aveva chiesto al Tribunale l’annullamento dell’"atto controverso", ossia della mancata adozione del progetto, e, in subordine, un termine per consentire la "ripresa del ricorso" da parte del Parlamento o di altra istituzione. Il Tribunale, con ordinanza del 26 ottobre 2023, aveva respinto il ricorso per manifesta irricevibilità in parte e per manifesta incompetenza in parte.

Quadro normativo

La Corte richiama in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, secondo cui la piena applicazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen richiede una decisione del Consiglio adottata all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. Sono inoltre richiamati l’articolo 263 TFUE, l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte e, per le spese, l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Primo motivo di impugnazione: atto impugnabile e termine ragionevole

Con il primo motivo, il ricorrente sosteneva che l’atto controverso fosse impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che il Tribunale avrebbe dovuto considerarlo, "per estensione", come ricorrente privilegiato. Invocava inoltre gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, TUE e 4, paragrafo 2, TUE per sostenere che il Consiglio avrebbe dovuto deliberare entro un termine ragionevole.

La Corte respinge il motivo. Ricorda che un’impugnazione deve indicare con precisione gli errori di diritto imputati alla decisione impugnata e non può limitarsi a riprodurre gli argomenti già dedotti in primo grado; altrimenti mira solo a ottenere un riesame del ricorso, che è estraneo alla competenza della Corte. Quanto al merito, osserva che le disposizioni invocate non impongono un termine al Consiglio e che il Tribunale ha correttamente rilevato che l’articolo 4 dell’atto di adesione non prevede alcuna scadenza oltre la quale la decisione debba essere adottata o debba considerarsi adottata.

Secondo motivo di impugnazione: principi generali e discriminazione

Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione di vari principi generali del diritto dell’Unione, tra cui certezza del diritto, libera circolazione, non discriminazione, parità di trattamento, "assistenza", "fraternità" e leale cooperazione. Sosteneva inoltre che la Romania fosse stata trattata in modo discriminatorio rispetto alla Croazia.

La Corte dichiara il motivo irricevibile o infondato nei limiti in cui non vengono individuate le parti della motivazione del Tribunale contestate né vengono sviluppate argomentazioni idonee a dimostrare un errore di diritto. In particolare, il ricorrente non spiega in che modo l’asserita differenza di trattamento avrebbe inciso sull’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione.

Qualificazione dell’atto e poteri del Tribunale

La Corte conferma la valutazione del Tribunale secondo cui, non essendo stata raggiunta l’unanimità richiesta, nessuna decisione del Consiglio è stata adottata. La mancata adozione del progetto non equivale, di per sé, a un rifiuto definitivo del Consiglio, anche perché resta sempre possibile la reiscrizione del progetto all’ordine del giorno o la predisposizione di un nuovo progetto di decisione. Ne consegue che l’atto controverso non è un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

La Corte conferma inoltre che il ricorrente non può rivendicare la qualità di ricorrente privilegiato, qualità riservata agli Stati membri, al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. È altresì corretto il rilievo del Tribunale secondo cui non spetta al giudice dell’Unione concedere un termine per consentire a un’istituzione di proporre un ricorso, poiché i termini di impugnazione sono di ordine pubblico e non disponibili.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Condanna il sig. Tomac a farsi carico delle proprie spese, rilevando che l’impugnazione era stata respinta prima della notifica alla controparte.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentoacquis di schengendiritto istituzionaleimpugnazioneammissibilità del ricorso

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