Sentenza del 30/11/2018 n. 31024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Siena ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012, comprensiva di sanzioni e interessi, riguardante un immobile dell'Accademia Nazionale dei Lincei adibito ad albergo. La questione di merito riguardava l'applicabilità dell'esenzione tributaria soggettiva prevista dal D.Lgs.Lgt. n. 359 del 1944, art. 3. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'Accademia ha definito la controversia mediante la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, pagando integralmente le rate dovute.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato la questione sostanziale sull'esenzione IMU, poiché ha rilevato che la controversia era stata validamente definita in via agevolata. Considerato l'integrale pagamento delle somme dovute, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte ha escluso la necessità di una semplice sospensione e ha ritenuto irrilevante la pretesa dell'Accademia di ottenere comunque una pronuncia sul merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs.Lgt. n. 359 del 1944, art. 3
Prevedeva l'esenzione tributaria soggettiva invocata dall'Accademia dei Lincei; la Corte non ha però deciso se tale esenzione fosse applicabile, perché il giudizio si è estinto per definizione agevolata.
D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Una volta effettuato il pagamento integrale delle somme dovute secondo la procedura, la lite deve essere dichiarata estinta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1
Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La definizione agevolata prevista dalla legge elimina l'oggetto della controversia e determina l'estinzione del processo, anche se il giudice ne viene informato successivamente e anche senza una precedente istanza di sospensione.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016
È richiamato come precedente normativo fondato sul medesimo principio: la definizione agevolata e, in particolare, il pagamento integrale del debito comportano l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere.
Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie del Comune di Siena, art. 6, n. 8
Gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del regolamento.
Nel sistema comunale, il perfezionamento della definizione mediante pagamento prevale sulle decisioni giudiziarie non ancora definitive, confermando la prevalenza dell'effetto estintivo della definizione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Il giudice può dichiarare l'estinzione anche se non è stata presentata una preventiva istanza di sospensione, purché sia ritualmente provata la definizione della lite e l'integrale pagamento.
- La definizione agevolata non costituisce un semplice pagamento parziale dell'originaria pretesa, ma chiude il rapporto processuale e impedisce, di regola, di ottenere una pronuncia successiva sul merito della pretesa tributaria.
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata, non può normalmente sostenere che persista un interesse alla decisione sulla fondatezza dell'imposta originaria, salvo specifiche disposizioni normative contrarie.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, eventuali sentenze non ancora passate in giudicato possono perdere efficacia pratica rispetto agli effetti della definizione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il processo si estingue per una definizione agevolata intervenuta durante il giudizio, senza una soccombenza piena di una sola parte.
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