Cassazione Penale, Ordinanza n. 12281/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La difesa di un soggetto indicato come persona offesa ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato il reclamo contro l'archiviazione di un procedimento a carico di ignoti. In via incidentale è stata anche chiesta la sospensione dell'esecuzione ex art. 373 c.p.c. della cartella esattoriale notificata per euro 3.000,00, somma dovuta a titolo di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, deducendo errore di fatto revocatorio, fumus boni iuris e grave pregiudizio economico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione. Ha rilevato che il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio esperibile solo dal condannato e, quindi, non è proponibile dalla persona offesa. Ha inoltre osservato che la sospensiva prevista dall'art. 625-bis c.p.p. riguarda esclusivamente l'esecuzione della sanzione penale, solo nei casi di eccezionale gravità, mentre nel caso concreto la sentenza impugnata non rendeva esecutiva alcuna sanzione penale; la somma indicata nella cartella aveva natura non penale, ma semmai tributaria. In ogni caso, il difetto di legittimazione a proporre il ricorso straordinario impediva di provvedere sull'istanza incidentale.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
errore di fatto revocatorio
il rimedio straordinario è riservato al condannato ed è esperibile solo contro decisioni della Cassazione che rendano definitiva una sentenza di condanna; la sospensione è ammessa solo per l'esecuzione della sanzione penale e nei casi di eccezionale gravità
art. 373 c.p.c.
richiamato come base normativa dell'istanza di sospensione dell'esecuzione
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è azionabile soltanto dal condannato e non dalla persona offesa, poiché presuppone una decisione di legittimità che renda definitiva una condanna penale.
- La sospensione dell'esecuzione prevista in relazione al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. riguarda esclusivamente la sanzione penale e non può essere utilizzata per paralizzare il pagamento di somme prive di natura penale.
- Quando difetta la legittimazione a proporre il ricorso straordinario, resta preclusa anche la decisione sull'istanza incidentale di sospensione collegata a quel rimedio.
- L'istanza di sospensione deve essere dichiarata inammissibile se il provvedimento impugnato non determina l'esecuzione di alcuna sanzione penale e la pretesa sospensiva riguarda un'obbligazione di natura diversa, come quella esattoriale/tributaria.
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