Cassazione Civile, Ordinanza n. 17654/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento di euro 172.462,33, emessa in forza di una sentenza definitiva che aveva già respinto il ricorso contro un avviso di accertamento relativo a tributi, interessi e sanzioni per l'anno 2009. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado. In Cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava, da un lato, vizio di motivazione della sentenza della CTR e, dall'altro, la pretesa mancanza di motivazione dell'atto impugnato; con il secondo denunciava ancora vizi motivazionali e violazione di norme processuali e tributarie, richiamando anche l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010. La Corte rilevava che le doglianze erano formulate, in sostanza, come contestazioni motivazionali non più consentite alla luce del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e che parte delle censure investivano direttamente il merito dell'atto amministrativo anziché la sentenza impugnata; inoltre il secondo motivo cumulava profili eterogenei di violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguerli in modo specifico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione della sentenza fossero formulate secondo il previgente paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Ha inoltre osservato che non ricorreva alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante (motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria) e che le doglianze che colpivano direttamente l'atto impositivo introducevano questioni di merito non scrutinabili in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché cumulava in modo inestricabile censure ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. senza una loro specifica separazione. Le spese sono state poste a carico del soccombente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È evocato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma la Corte esclude che il caso integri un'anomalia motivazionale denunciabile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni tributarie; la Corte esclude che la sentenza impugnata ne fosse affetta in modo rilevante per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Può veicolare censure di violazione di legge, ma nel caso concreto i motivi erano in realtà diretti soprattutto contro la motivazione e/o contro il merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non emergeva una reale nullità processuale della sentenza; la censura era sostanzialmente motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più ammissibile il semplice difetto o insufficienza di motivazione.
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010
È menzionato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non affronta una sua autonoma questione sostanziale, rilevando l'inammissibilità delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
È indicato come fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, non è più deducibile il mero difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, salvo le anomalie motivazionali che si traducono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- La motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra un vizio denunciabile in cassazione solo se il deficit motivazionale è riconoscibile dal testo della sentenza e si colloca al di sotto del "minimo costituzionale".
- In sede di legittimità non possono essere riproposte questioni di puro merito né censure che investano direttamente l'atto amministrativo anziché la sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli censure eterogenee ex art. 360, n. 3, e n. 5, c.p.c. senza distinguere in modo chiaro e specifico i profili di violazione di legge da quelli attinenti alla ricostruzione del fatto o alla motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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