Sentenza n. 1393/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 2171/2024 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, ed era stato ordinato al Ministero di erogare buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00 in favore della prima ricorrente, euro 500,00 in favore della seconda, euro 2.500,00 in favore della terza ed euro 1.000,00 in favore della quarta. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta nel titolo del giudice ordinario e comunque non documentata nei presupposti per il riconoscimento in luogo degli interessi legali. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né limitabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT. Ha posto le spese di giudizio, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione interessata, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie; l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Esclude, in materia retributiva e per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto nei limiti dell’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, ove adeguatamente documentata.
art. 26 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la regolazione delle spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente, entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione del titolo, una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e per l’ordine giudiziale di integrale adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte nell’ulteriore termine stabilito in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- In assenza di una pronuncia del giudice del merito e della prova dei presupposti specifici, non può essere riconosciuta in ottemperanza la rivalutazione monetaria di somme retributive dovute per periodi successivi al 31 dicembre 1994, restando applicabile il divieto di cumulo con gli interessi legali e la possibilità di riconoscere la rivalutazione solo per l’eventuale eccedenza documentata.
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