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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna sostenendo la violazione degli artt. 9-bis e 9 della Legge n. 289 del 2002. La contribuente aveva chiesto il condono per IVA, IRPEF e IRAP relative agli anni 1999, 2000 e 2001, ma non aveva versato tutte le rate dovute. Secondo l'Agenzia, il condono previsto dall'art. 9-bis si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme dovute; pertanto, il mancato o parziale pagamento delle rate successive alla prima rende inefficace la definizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il condono dell'art. 9-bis è un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento delle imposte e degli interessi entro i termini previsti. Il mancato versamento di tutte le rate comporta l'inefficacia dell'istanza e la perdita del beneficio. Inoltre, con riferimento all'IVA, la Corte ha ritenuto necessario disapplicare la norma nazionale nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni, in contrasto con la normativa europea sull'IVA. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.300 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni.

    La disposizione configura un condono clemenziale e non premiale. Il beneficio si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute; il mancato o parziale pagamento delle rate rende inefficace la definizione.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le diverse forme di condono previste da tali disposizioni hanno natura premiale e modalità autonome rispetto all'art. 9-bis. Le relative regole non possono essere applicate analogicamente alla fattispecie dell'art. 9-bis.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione dell'importo dovuto, già determinato nella dichiarazione integrativa; proprio per questo l'integrale pagamento costituisce condizione essenziale della definizione.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    La Corte ha richiamato il divieto di estensione analogica delle disposizioni eccezionali. Le norme che attribuiscono benefici fiscali e prevedono condoni, avendo carattere derogatorio ed eccezionale, non possono essere estese a casi non espressamente disciplinati.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977

    Le misure nazionali che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di imposte o sanzioni IVA possono compromettere la corretta riscossione del tributo e risultare incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

  • Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06

    La giurisprudenza europea impedisce l'applicazione di misure di condono IVA che determinino una rinuncia generalizzata alla riscossione del tributo o delle sanzioni connesse, quando ciò pregiudichi il funzionamento del sistema comune dell'IVA.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono fiscale prevede il pagamento rateale, il beneficio si considera normalmente perfezionato solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate, se la legge non dispone espressamente diversamente.
  • Il pagamento della prima rata, da solo, non è sufficiente a mantenere efficace il condono quando la norma subordina la definizione all'integrale pagamento del dovuto.
  • Le norme sui condoni e sui benefici fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estenderne gli effetti per analogia a ipotesi non espressamente previste.
  • Non è consentito al giudice sostituire la disciplina legislativa con una soluzione più favorevole al contribuente basata soltanto su considerazioni di equità o sulla ratio generale del condono.
  • Per i condoni riguardanti l'IVA occorre verificare anche la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, soprattutto quando la misura comporta la rinuncia alle sanzioni o a somme già dovute.
  • In caso di mancato perfezionamento del condono, l'Amministrazione può negare la definizione agevolata e procedere alla riscossione secondo la disciplina ordinaria.

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