Sentenza n. 756/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n.0002907/2023 del 20/01/2023 di sospensione degli effetti della S.C.I.A prot. 41865 del 21 settembre 2022, a firma del Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto “segnalazione certificata di inizio attività in variante al permesso di costruire n. 27/2021 prot. gen. n. 19023 per modifiche del prospetto su terrazza privata e recupero delle volte interne. Richiedente: Von Stein Lausnitz Sabine Gisela Hedwig Maria. Pratica: 117-SCIA/2022 – Commissione locale per il paesaggio n. 1/2023 – Parere n. 35/2023 – Comunicazione parere” comunicata al tecnico incaricato in pari data ed alla ricorrente trasmessa a mezzo Racc. A/R ricevuta in data 21 febbraio 2023; - della successiva nota prot. 9199 del 28/02/2023 avente ad oggetto “segnalazione certificata di inizio attività in variante al permesso di costruire n. 27/2021 prot. gen. n. 19023 per modifiche del prospetto su terrazza privata e recupero delle volte interne. Richiedente: Von Stein Lausnitz Sabine Gisela Hedwig Maria. Pratica: 117-SCIA/2022 – richiesta integrazioni”, resa nota al tecnico incaricato con PEC del 28 febbraio 2023; - e, per quanto occorrer possa: del parere n. 35/2023 reso della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Albenga nella seduta n. 1/2023 del 17/01/2023; di tutti gli atti altrimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi segnatamente compreso l'art. 11 del vigente P.R.G. di Albenga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione degli effetti della SCIA in variante e successiva richiesta di integrazioni, adottati oltre il termine per l’esercizio dei poteri inibitori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare del permesso di costruire n. 27/2021, presentava il 21 settembre 2022 una SCIA in variante per modifiche del prospetto su una terrazza privata e recupero di volte interne. Decorso il termine di trenta giorni previsto per il perfezionamento della SCIA, eseguiva le opere, completandole alla fine di dicembre 2022. Il Comune, con provvedimento del 20 gennaio 2023, comunicava il parere sostanzialmente negativo della Commissione locale per il paesaggio e sospendeva gli effetti della SCIA, assegnando un termine per produrre documentazione integrativa. Con successiva nota del 28 febbraio 2023, rilevando inesattezze o ambiguità negli elaborati, richiedeva nuovi elaborati progettuali e avvertiva che, in mancanza, la SCIA sarebbe stata considerata priva di efficacia. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 19 della l. n. 241/1990, dell’art. 22, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 11 delle NTA del PRG di Albenga, sostenendo che il Comune avesse esercitato tardivamente il potere inibitorio, in violazione della certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento. Con il secondo motivo deduceva inoltre violazione delle medesime disposizioni, degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. La censura centrale riguardava quindi l’assenza dei presupposti per un intervento comunale successivo alla scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA.
La decisione
Il ricorso è stato accolto sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente. Il TAR ha affermato che il termine previsto dall’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori è perentorio. Decorso tale termine, l’amministrazione conserva poteri di controllo, inibizione e sanzionatori, ma deve esercitarli nelle forme dell’autotutela previste dall’art. 19, comma 4, e dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. L’intervento tardivo richiede quindi la concreta sussistenza dei presupposti dell’autotutela, inclusa l’indicazione di prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, nonché la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Poiché la SCIA era stata presentata il 21 settembre 2022, il termine ordinario era scaduto il 21 ottobre 2022; gli atti comunali del 20 gennaio e del 28 febbraio 2023 erano dunque tardivi e non indicavano ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare l’autotutela. Il parere della Commissione locale per il paesaggio non poteva condizionare la decorrenza o la scadenza dei termini, trattandosi di atto endoprocedimentale interno. L’art. 11 delle NTA del PRG, quale fonte comunale pianificatoria, non poteva derogare ai termini stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo e dal testo unico dell’edilizia. Sono stati annullati il provvedimento del 20 gennaio 2023 e la nota del 28 febbraio 2023; non è stato ritenuto necessario annullare il parere della Commissione locale per il paesaggio né l’art. 11 del PRG, impugnati in via prudenziale. Il Comune di Albenga è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della Regione Liguria.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
Il termine per l’esercizio dei poteri ordinari di controllo e inibizione sulla SCIA è perentorio.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies
Dopo la scadenza del termine ordinario, l’amministrazione può intervenire soltanto ricorrendo i presupposti dell’autotutela decisoria.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’intervento tardivo sulla SCIA richiede, tra l’altro, ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse dal mero ripristino della legalità violata, e la ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
art. 22, comma 2-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale parametro normativo della disciplina della SCIA in variante, senza che il TAR ne sviluppi una distinta interpretazione.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali; il TAR decide sulla base del primo motivo assorbente.
art. 11 NTA del PRG di Albenga
La previsione del parere della Commissione locale per il paesaggio per i progetti ricadenti nell’ambito A1 non può derogare ai termini e ai principi stabiliti dalle norme primarie sul procedimento amministrativo e sull’edilizia.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri ordinari di controllo e inibizione sulla SCIA è perentorio.
- Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo della SCIA, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o rimuovere gli effetti già prodotti soltanto esercitando i poteri di autotutela previsti dall’art. 19, comma 4, e dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
- L’intervento tardivo sulla SCIA è legittimo solo se l’amministrazione indica ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata, e considera gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
- Un parere endoprocedimentale interno della Commissione locale per il paesaggio non può, in assenza di una specifica base legislativa, sospendere o prorogare i termini per l’esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA.
- Le norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico comunale non possono derogare ai termini e alla disciplina stabiliti da norme primarie in materia di procedimento amministrativo ed edilizia.
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