Sentenza n. 439/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto del decreto del Questore della Provincia di Cosenza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato il 24.06.23, di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia; della comunicazione n. -OMISSIS- -OMISSIS-della Questura della Provincia di Cosenza, Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, resa ai sensi degli artt. 7-10 bis della legge 241/90; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, in quanto pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, per l'effetto annullandoli e disponendo il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia richiesto dall'odierno ricorrente; altresì condannando l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 30 agosto 2016 della licenza di porto di fucile per uso caccia, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dalla Questura di Cosenza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per carenze istruttorie e illogicità, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su un'unica contestazione amministrativa relativa all'uso di stupefacenti, senza dimostrazione di un'assunzione abituale e senza adeguata motivazione. L'amministrazione ha difeso la legittimità del diniego, richiamando l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del richiedente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che il rilascio e il rinnovo del porto d'armi costituiscono ipotesi eccezionali, subordinate alla piena affidabilità del richiedente e all'assenza di elementi, anche isolati e non aventi rilevanza penale, idonei a far temere un abuso dell'arma. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di errori manifesti, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, la Questura aveva considerato la contestazione relativa all'uso di eroina, cui era seguito anche il ritiro della patente. Tale elemento è stato ritenuto sufficiente a sostenere il giudizio negativo di affidabilità, anche in assenza di una sentenza penale di condanna o di una tossicodipendenza conclamata. Il TAR ha valorizzato l'art. 1, n. 5, del d.m. 28 aprile 1998, secondo cui anche l'assunzione occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità psicofisica. La partecipazione procedimentale era stata rispettata e la motivazione è stata ritenuta adeguata, non emergendo illogicità, travisamento o manifesta irrazionalità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente in relazione all'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, essendo indicato l'elemento concreto posto a base del giudizio di inaffidabilità.
artt. 7-10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata mediante la comunicazione dei motivi ostativi e la valutazione delle osservazioni presentate dall'interessato.
art. 1, n. 5, d.m. Ministero della Sanità 28 aprile 1998
L'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali particolari dell'interessato.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi è subordinato alla piena affidabilità del richiedente, poiché la tutela dell'incolumità pubblica prevale sull'interesse privato all'uso dell'arma; l'autorizzazione può quindi essere negata anche sulla base di un fatto isolato, purché oggettivamente significativo.
- Nel procedimento relativo al porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale o non ancora definiti con sentenza di condanna, quando siano concretamente idonei a fondare un giudizio prognostico di possibile abuso dell'arma.
- L'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di non idoneità psicofisica al rilascio o rinnovo del porto di fucile ai sensi dell'art. 1, n. 5, del d.m. 28 aprile 1998; l'assunzione di sostanze comunemente qualificate come pesanti può, di per sé, sostenere il giudizio negativo di affidabilità, senza necessità di provare una tossicodipendenza abituale o conclamata.
- Il giudizio di affidabilità del richiedente il porto d'armi è espressione di discrezionalità amministrativa e il giudice amministrativo non può sostituirsi all'autorità di pubblica sicurezza, potendo verificare soltanto l'assenza di travisamento dei fatti, errore manifesto, manifesta illogicità o irragionevolezza.
- In ragione dell'ampia discrezionalità propria dei provvedimenti inibitori in materia di armi, non è richiesta una motivazione particolarmente ampia, purché l'amministrazione indichi gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità e tale giudizio non risulti arbitrario o manifestamente irrazionale.
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