Sentenza n. 3730/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alle sentenze n. 5315/2024 e n. 3114/2025 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza parziale alle sentenze del Tribunale di Milano n. 5315/2024 e n. 3114/2025, limitatamente al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria e difensore)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza a due sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, che avevano condannato il Ministero al riconoscimento, in favore della docente, del beneficio economico della carta elettronica del docente, pari a euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. Le sentenze erano state ritualmente notificate al Ministero e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nelle more del giudizio il Ministero ha adempiuto quanto al pagamento delle somme relative alla carta docente in favore della docente. È invece rimasto insoluto il pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza n. 3114/2025 in favore del difensore antistatario, pari a euro 21,50 e euro 500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso previsto dall'art. 2 d.m. n. 55/2014. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle somme dovute alla docente per la carta elettronica, poiché il Ministero ha provveduto al relativo pagamento nelle more del giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto alle spese legali dovute al difensore antistatario in forza della sentenza n. 3114/2025. Il giudice ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento senza che l'Amministrazione avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. In assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente il pagamento. Ha inoltre nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire in ottemperanza per l'inadempimento dell'amministrazione al pagamento di somme dovute in forza di una sentenza di condanna.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel titolo giudiziale, il cui pagamento è stato effettuato nelle more del giudizio.
art. 2 d.m. n. 55/2014
Rileva ai fini della quantificazione delle somme accessorie dovute al difensore antistatario secondo il titolo giudiziale.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato nell'intestazione della sentenza, senza che dal testo emerga una specifica applicazione argomentata.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nell'intestazione della sentenza, senza che dal testo emerga una specifica applicazione argomentata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna al pagamento di somme è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza pagamento, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l'accertamento dell'inottemperanza dell'amministrazione.
- La sopravvenuta esecuzione parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte eseguita, mentre il giudizio di ottemperanza prosegue per le obbligazioni ancora ineseguite.
- In presenza di un credito risultante dal titolo giudiziale e non contestato dall'amministrazione né nell'an né nel quantum, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
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