Sentenza n. 2383/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, adottato in ragione di una condanna per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il decreto del Questore che aveva respinto la domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto, in sostanza, che l’amministrazione non avrebbe considerato la condotta successiva alla condanna, il suo inserimento nel tessuto sociale, il rispetto delle regole e la ripresa di rapporti distesi e pacifici con l’ex compagna, anche in relazione all’accudimento della figlia. La Questura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40, comma 1, lettera d), e comma 2, c.p.a., per mancata indicazione di motivi specifici, e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza. Dagli atti emerge che il ricorrente era stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per genericità, ai sensi dell’art. 40, commi 1, lettera d), e 2, c.p.a. Il ricorrente non aveva formulato censure specifiche riconducibili a puntuali violazioni di legge o a vizi tipici dell’atto amministrativo, né aveva indicato distintamente i motivi di ricorso; si era limitato a rappresentare circostanze relative al proprio comportamento successivo alla condanna e al reinserimento sociale. Il giudice ha precisato che l’inammissibilità deriva anche dalla mancata distinta enucleazione dei motivi, poiché l’art. 40 c.p.a. mira a garantire chiarezza e a evitare i cosiddetti motivi intrusi. Il TAR ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza nel merito: la condanna definitiva per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p. e ricompreso nella fattispecie richiamata dall’art. 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p., costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in forza degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. In presenza di tale condanna l’amministrazione esercita un potere vincolato e non deve svolgere una distinta valutazione dell’attuale pericolosità sociale, dell’inserimento socio-lavorativo o della condotta successiva dell’interessato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.
il ricorso deve contenere ... i motivi specifici su cui si fonda il ricorso
Impone l’indicazione dei motivi specifici di ricorso, con chiara individuazione delle censure rivolte all’atto impugnato.
art. 40, comma 2, c.p.a.
i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili
Comporta l’inammissibilità dei motivi privi di specificità o non indicati distintamente.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Concorre a qualificare come ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno le condanne per i reati richiamati dalla disciplina sull’immigrazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Concorre a fondare il diniego del titolo di soggiorno in presenza di una condanna automaticamente ostativa.
art. 572 c.p.
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è considerato dal giudice di particolare gravità e di elevato disvalore sociale.
art. 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p.
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è ricompreso tra quelli rilevanti ai fini dell’automatica ostatività al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è inammissibile quando non individua in modo specifico le violazioni di legge o i vizi tipici dell’atto impugnato e si limita a esporre circostanze fattuali o ragioni sostanziali non tradotte in censure giuridiche.
- L’art. 40 c.p.a. richiede non solo la specificità dei motivi, ma anche la loro distinta indicazione; la mancata separazione tra esposizione dei fatti e motivi di diritto può determinare l’inammissibilità del gravame per genericità e per la presenza di motivi non chiaramente enucleabili.
- La condanna definitiva per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, rientrante tra i reati richiamati dall’art. 380 c.p.p., costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- Quando ricorre una condanna automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, l’amministrazione esercita un potere vincolato e non deve procedere a un’ulteriore valutazione della pericolosità sociale attuale, dell’inserimento socio-lavorativo o della condotta successiva dello straniero.
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