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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27536/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa in sede di esecuzione dalla Corte d'appello, deducendo l'illegittima mancata riconduzione di più reati sotto il vincolo della continuazione, quindi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. In particolare, contestava che la decisione avesse valorizzato elementi quali la distanza temporale e spaziale tra i fatti, la diversità dei correi e la diversità dell'oggetto materiale delle sottrazioni, ritenendo tali elementi non decisivi o comunque insufficienti. Sosteneva inoltre che non gravasse su di lui l'onere di allegare gli elementi dimostrativi della volizione unitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché contrari alla giurisprudenza consolidata sul riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva: occorre una verifica concreta di indici sintomatici della programmazione unitaria delittuosa e non è sufficiente la mera presenza di uno solo di essi se i reati appaiono frutto di decisioni estemporanee. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di allegare il medesimo disegno criminoso grava su chi ne chiede il riconoscimento, dunque sul condannato istante. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La decisione richiama implicitamente l'istituto della continuazione e del medesimo disegno criminoso, affermando che il suo riconoscimento richiede una verifica concreta di plurimi indicatori della programmazione unitaria.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma l'inammissibilità del ricorso è pronunciata per manifesta infondatezza dei motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica rigorosa e complessiva di concreti indici della preordinazione unitaria, quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali, sistematicità e abitudini di vita; non basta la mera presenza di uno solo di tali elementi se gli episodi risultano frutto di determinazioni autonome.
  • Per affermare il medesimo disegno criminoso è necessario che, al momento della commissione del primo reato, i successivi risultino già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
  • L'onere di allegare e dedurre gli elementi costitutivi della continuazione grava su chi la invoca; se l'istanza è proposta dal condannato, spetta a lui prospettare i fatti sintomatici della volizione unitaria.
  • In sede di legittimità, la censura è manifestamente infondata quando mira a sovvertire una valutazione di merito sorretta da criteri non illogici e coerenti con la giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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