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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40932/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché le doglianze sono manifestamente infondate: la sentenza impugnata ha correttamente individuato il fatto più grave e ha adeguatamente giustificato gli aumenti di pena per la continuazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna e ha individuato il reato più grave, applicando gli aumenti di pena per la continuazione. Le censure contestavano, anche sotto il profilo motivazionale, la scelta del fatto più grave e la giustificazione degli aumenti di pena, ritenuti immotivati o comunque non adeguatamente spiegati. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata richiama con precisione la truffa sub capo C) come fatto di pari gravità rispetto agli altri ma commesso per primo, e che le ragioni degli aumenti per i fatti in continuazione sono esposte in modo succinto ma sufficiente, trattandosi di modesti incrementi di pena.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare, in modo manifestamente infondato, la valutazione del giudice di merito nella determinazione del reato più grave ai fini del trattamento sanzionatorio per continuazione.
  • La motivazione sul reato più grave è sufficiente quando indichi con puntualità il fatto ritenuto di pari gravità agli altri ma commesso per primo, consentendo di comprendere la base logica della scelta.
  • In tema di continuazione, gli aumenti di pena possono essere giustificati anche con motivazione sintetica, purché adeguata e rapportata all'entità modesta degli incrementi irrogati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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