Cassazione Penale, Sentenza n. 23365/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Viscardi era stato condannato per bancarotta impropria per distrazione: gli si contestava di avere acquistato dalla società da lui amministrata, Vismatel S.r.l. (fallita il 5/3/2011), le quote detenute da questa nella ALMA ERRE S.r.l. per €180.760 senza versamento effettivo, compensandole con presunti crediti personali non documentati; la cessione sarebbe risultata successivamente risolta per inadempimento, con conseguente sottrazione all'attivo fallimentare del valore della partecipazione (collegata a un capannone valutato ai fini IMU €533.749). In cassazione il ricorrente deduceva: mancanza dell'elemento materiale (sosteneva che l'immobile fu venduto in procedura esecutiva e i creditori di Vismatel si sarebbero soddisfatti), mancanza dell'elemento soggettivo (aveva rassegnato dimissioni nel 2010 e non gestiva più la società), e censurava il trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e sanzioni accessorie, nonostante passivo inferiore al milione e presunta soddisfazione dei creditori). Si richiamavano anche garanzie fideiussorie e la presunta mancanza di lesione della par condicio creditorum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché il ricorso impugnava in realtà la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito (merito non sindacabile in cassazione salvo vizi logico-giuridici gravi). La Corte ha confermato che: la cessione delle quote è pacifica ma non risulta alcuna evidenza contabile del versamento nelle casse sociali; la vendita coattiva dell'immobile ha avvantaggiato i creditori di Alma Erre S.r.l. e non quelli della massa fallimentare di Vismatel; non è stato provato che Viscardi fosse estraniato dalla gestione fin dal 2010 (testimonianze e fatti contrari); la motivazione della Corte d'appello è coerente e non affetta da vizi rilevanti. Per quanto riguarda le pene accessorie e il diniego delle attenuanti, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che ha valutato la recidiva specifica e la gravità della condotta, e ha applicato le indicazioni della giurisprudenza e della Corte costituzionale sulla necessità di specifica motivazione se la durata delle pene accessorie supera la media edittale. Nel dispositivo la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condanna Viscardi al pagamento delle spese processuali e ordina il versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)
art. 216 del R.D. 267/1942
La norma tutela la par condicio creditorum: la Corte ha ritenuto che la cessione delle quote e la successiva vendita dell'immobile non abbiano comportato il trasferimento di valore nella massa fallimentare di Vismatel e quindi abbiano integrato distrazione patrimoniale, anche in assenza di documentazione contabile che dimostri la compensazione invocata
Codice di procedura penale / disposizioni sul procedimento
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alle formalità dell'udienza; la Cassazione ha proceduto con l'istruttoria tenendo conto della disciplina emergenziale indicata
Codice penale
Richiama i criteri di determinazione della pena e la necessità, quando le pene accessorie sono determinate in misura superiore alla media edittale, di motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente valutato tali criteri
Giurisprudenza costituzionale
Sentenza Corte Cost. n. 222/2018
La pronuncia è richiamata per i principi su cui basare la motivazione quando si eccede la media edittale per le pene accessorie; la Cassazione ha applicato tale principio richiedendo adeguata motivazione della Corte d'appello
Massime di principio
- In caso di cessione di partecipazioni tra società correlate, per evitare che l'operazione sia qualificata come distrazione patrimoniale ai fini fallimentari è necessario che il corrispettivo effettivo entri documentatamente nella massa attiva della società cedente; mere compensazioni soggettive o trasferimenti che avvantaggiano terzi non sostituiscono la ricostituzione dell'attivo fallimentare
- La vendita coattiva dell'immobile di una società diversa non esclude automaticamente la lesione della massa fallimentare: ciò che conta è a quale massa (quale soggetto) sia andato realmente il ricavo e se la compensazione invocata sia provata da scritture contabili idonee
- La prova documentale (scritture, registrazioni contabili) della effettiva corresponsione o della legittima compensazione è centrale: l'assenza di evidenze contabili rende inefficace la tesi difensiva
- La prova di non coinvolgimento gestionale (dimissioni, estromissione) deve essere netta e supportata da elementi coerenti; dichiarazioni unilaterali o tardive non superano, di norma, la ricostruzione dei giudici che basano la responsabilità sulla continuità di gestione e conoscenza della situazione patrimoniale
- Le vicende di merito e la valutazione della prova da parte dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione: il ricorso per cassazione che in realtà impugna la valutazione fattuale è spesso dichiarato inammissibile
- Se si contestano le pene accessorie oltre la media edittale, il giudice deve motivare specificamente alla luce dell'art. 133 c.p. (criteri soggettivi e oggettivi); la presenza di recidiva specifica e la gravità della condotta sono elementi rilevanti per il diniego delle attenuanti e per l'aggravamento delle pene accessorie
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