Sentenza n. 8381/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (registro decreti n. 1373 dell’11 ottobre 2024);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato a seguito di una sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale interdittivo deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 14 d.lgs. 81/2008, sostenendo che la sospensione dell’attività imprenditoriale fosse stata erroneamente disposta per l’asserita assenza del Piano Operativo di Sicurezza, mentre il POS era stato formato e recava soltanto un indirizzo di cantiere erroneo. Ha inoltre dedotto la tardività del decreto interdittivo rispetto al termine di 45 giorni indicato dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità delle censure rivolte contro la sospensione, non impugnata tempestivamente, e hanno sostenuto che l’interdizione costituisce una misura automatica, vincolata e meramente ricognitiva, conseguente alla sospensione efficace.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure con cui la società contestava il merito dell’accertamento ispettivo e la correttezza della sospensione dell’attività. Il provvedimento di sospensione, notificato il 3 giugno 2024 e non impugnato entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a., era divenuto definitivo; pertanto la sua legittimità non poteva essere contestata indirettamente nel giudizio contro il successivo decreto interdittivo. Il ricorso è stato respinto nel merito quanto alle censure direttamente rivolte contro l’interdizione. Il giudice ha qualificato quest’ultima come misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, non avente autonoma natura sanzionatoria: essa dà attuazione all’effetto direttamente previsto dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008 per tutto il periodo di efficacia della sospensione. Poiché la sospensione era stata notificata ed era divenuta efficace, sebbene fosse stata revocata il giorno successivo a seguito dell’adempimento delle prescrizioni, sussisteva il presupposto legale per l’interdizione, limitata al periodo di sospensione. Il Ministero non disponeva di discrezionalità né sull’an né sul contenuto della misura e non doveva compiere una nuova valutazione della gravità delle violazioni. È stata inoltre esclusa la violazione dei termini procedimentali: il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 ha natura ordinatoria e il suo superamento non comporta l’illegittimità dell’atto, in assenza di specifici profili di irragionevolezza. È stato negato anche che il decorso del tempo potesse generare un affidamento tutelabile sulla mancata adozione dell’interdizione, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008
per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
L’interdizione a contrarre è una misura accessoria, automatica, vincolata e meramente ricognitiva dell’effetto legale derivante da una sospensione dell’attività imprenditoriale divenuta efficace; l’amministrazione non dispone di discrezionalità né sull’an né sul contenuto della misura.
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
La mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di sospensione ne determina la stabilizzazione degli effetti e preclude la contestazione indiretta della sua legittimità nel successivo giudizio contro l’interdizione.
circolare ministeriale n. 1733 del 2006
Il termine per l’adozione dell’interdizione ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
circolare del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009
Conferma, secondo la sentenza, che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione quando quest’ultima sia divenuta efficace.
Massime di principio
- L’interdizione a contrarre prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008 costituisce una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva dell’effetto legale prodotto dalla sospensione dell’attività imprenditoriale; l’amministrazione deve adottarla per il periodo di efficacia della sospensione, senza margini di discrezionalità sull’an o sul contenuto.
- Il provvedimento interdittivo non comporta una nuova valutazione della gravità delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e non può essere utilmente impugnato per contestare il merito dell’accertamento ispettivo posto a fondamento della sospensione, quando quest’ultima non sia stata tempestivamente impugnata.
- La revoca della sospensione successiva alla sua notificazione e alla produzione dei suoi effetti non elimina il presupposto dell’interdizione per il periodo in cui la sospensione è stata efficace; l’interdizione deve tuttavia essere temporalmente limitata a tale periodo.
- Il termine previsto da una circolare ministeriale per l’adozione dell’interdizione ha natura ordinatoria, salvo diversa previsione normativa; il suo superamento non comporta l’illegittimità dell’atto in assenza di specifici profili di irragionevolezza.
- Il decorso del tempo non può fondare un legittimo affidamento sulla mancata adozione dell’interdizione quando questa costituisca un effetto direttamente previsto dalla legge a seguito di una sospensione efficace.
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