Cassazione Penale, Ordinanza n. 32296/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna di un imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva, in primo luogo, l'insussistenza del reato per asserita inidoneità della condotta, sostenendo una lettura del fatto in chiave riduttiva: secondo la difesa si sarebbe trattato di una mera espressione reattiva di sentimenti ostili, non di minacce penalmente rilevanti. In secondo luogo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo applicabile l'istituto al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva già accertato che la condotta non si esauriva in un generico sfogo ostile, ma integrava vere e proprie minacce, dotate di serietà e capacità intimidatoria in ragione dei riferimenti a concrete evenienze riconducibili all'iniziativa dell'agente e finalizzate a condizionare i militari nell'esercizio delle loro funzioni, tenuto conto del contesto e dell'attività in corso. Ha reputato inoltre generica la seconda censura, osservando che la Corte d'appello aveva già motivato specificamente sull'ostatività del reato rispetto all'art. 131-bis c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta è stata ritenuta integrante il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché consisteva in minacce concrete, serie e intimidatorie, idonee a condizionare i militari nell'esercizio delle funzioni.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, poiché la Corte d'appello aveva già evidenziato l'ostatività del reato contestato.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
spese processuali
Con la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 337 c.p., non è sufficiente escludere il reato qualificando la condotta come mera ostilità verbale: occorre verificare se le espressioni usate, nel contesto concreto, abbiano natura di minaccia seria e idonea a intimidire o condizionare il pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni.
- La valutazione della configurabilità della resistenza deve essere compiuta in modo unitario, considerando il contenuto delle frasi, i riferimenti a concrete iniziative dell'agente e l'attualità dell'attività istituzionale in corso.
- La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è inammissibile o comunque generica se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito sulla presenza di profili ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- In sede di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile quando propone una rilettura del fatto già esaminata e motivatamente respinta nei gradi di merito, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità.
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