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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3732/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato attribuito ex art. 642 c.p.; due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla tempestività della querela, contestando che il dies a quo sia stato posto nella data di ricezione della relazione della SID s.r.l. e non in quella (anteriore, secondo la difesa) della relazione della SAN MICHELE s.r.l., poiché la SID non avrebbe aggiunto elementi nuovi; si censura inoltre la valorizzazione del fatto che solo la relazione SID riportasse l'intervento dei Carabinieri di Sora; 2) violazione dell'art. 195 c.p.p. per l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'operante Riello che avrebbero riportato fatti appresi da terzi (testimonianze indirette).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale secondo cui solo con la relazione della SID la compagnia assicuratrice aveva la certezza degli elementi che giustificavano la querela, anche in considerazione della menzione dell'intervento dei Carabinieri di Sora nella relazione SID e della mancata prova da parte del ricorrente della ricezione anteriore della relazione SAN MICHELE. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'assenza della prova di resistenza: il ricorrente non ha dimostrato quale incidenza avrebbe avuto l'eliminazione delle dichiarazioni contestate sul quadro probatorio complessivo; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni riferite da agenti di polizia giudiziaria possono essere ammesse in ipotesi eccezionali di estremo carattere informativo/urgente. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato; dalla motivazione emerge la conferma della sussistenza degli elementi necessari ai fini della condanna per il fatto ascritto.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che l'esclusione non fosse automatica nella fattispecie, richiamando l'eccezione prevista dalla giurisprudenza per situazioni di urgenza e rappresentando inoltre che l'eventuale inutilizzabilità deve essere valutata anche nella prospettiva della prova di resistenza.

  • art. 124 cod. pen.

    Riguarda la decadenza/termine per la proposizione della querela; la Corte ha applicato il principio che la decorrenza deve essere valutata in base alla conoscenza precisa, certa e diretta del fatto e che la decadenza va accertata con criteri rigorosi.

  • Giurisprudenza Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015 (Rv. 264165)

    Principio che la tempestività della querela va accertata con criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni privi di adeguato supporto probatorio.

  • Giurisprudenza Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina, Rv. 269218)

    Regola la prova di resistenza: chi lamenta l'inutilizzabilità di un elemento probatorio in cassazione deve illustrare l'incidenza della sua eliminazione sul convincimento complessivo, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.

  • Giurisprudenza Sez. 4, n. 16830 del 10/02/2021 (Weerasinghe, Rv. 281073)

    Afferma che il divieto di testimonianza indiretta per agenti di polizia giudiziaria non opera quando le dichiarazioni si riferiscono a fatti appresi da terzi fuori da un contesto procedimentale specifico in situazioni eccezionali o di straordinaria urgenza.

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre la querela si valuta dalla conoscenza certa, precisa e diretta di tutti gli elementi costitutivi del fatto: rapporti investigativi preliminari valgono solo se conferiscono tale certezza.
  • Chi sostiene che una querela è tardiva deve provare in modo specifico e documentato la anteriore conoscenza degli elementi da parte dell'autorità o del soggetto che ha poi presentato la querela.
  • Se si denuncia l'illegittima utilizzazione di una prova, in cassazione è necessario dimostrare l'incidenza della sua esclusione sul risultato probatorio complessivo (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le dichiarazioni indirette riferite da agenti di polizia giudiziaria possono essere ammesse in casi eccezionali di urgenza o quando si riferiscano a fatti appresi da terzi fuori da un contesto processuale, ma la loro utilizzabilità va sempre valutata con riguardo all'intero quadro probatorio.
  • In sede di impugnazione è essenziale fornire elementi probatori specifici e non generiche affermazioni: l'onere di provare circostanze favorevoli al ricorrente (es. ricezione anteriore di un rapporto) grava sul ricorrente stesso.

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