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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36391/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo corretta e adeguatamente motivata la decisione di merito sul diniego dell'attenuante della lieve entità e, conseguentemente, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. All'imputato sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi sei di arresto e euro 2.000 di ammenda per porto abusivo di arma. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in subordine, per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 4, comma terzo, L. n. 110 del 1975. La difesa insisteva soprattutto sulla limitata lunghezza della lama del coltello. La Corte ha rilevato che la motivazione di appello era congrua nel valorizzare la intrinseca potenzialità offensiva dell'arma e i numerosi e allarmanti precedenti dell'imputato, e ha osservato che il ricorso si limitava a riprodurre le censure già svolte in appello senza confutare specificamente tali argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Nel caso di porto abusivo di arma impropria, la lieve entità del fatto non va riconosciuta quando la condotta, valutate le modalità del fatto e la personalità del reo, presenti una significativa offensività e sia sostenuta da precedenti penali rilevanti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con il mancato riconoscimento della diminuente della lieve entità nel reato di porto abusivo di arma impropria, quando la valutazione di merito escluda la scarsa offensività complessiva del fatto.

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Il giudizio sulla lieve entità del fatto non può arrestarsi alle dimensioni dello strumento atto ad offendere, dovendo considerare complessivamente le modalità della condotta e la personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, la lieve entità del fatto va valutata in modo complessivo, considerando non solo le caratteristiche materiali dell'arma, ma anche le modalità concrete della condotta e la personalità dell'imputato.
  • La presenza di precedenti penali gravi o numerosi può legittimare il diniego dell'attenuante della lieve entità, in quanto indice di una maggiore pericolosità sociale e di un giudizio negativo sulla personalità del reo.
  • Il mancato riconoscimento della diminuente della lieve entità del fatto, in un contesto di porto abusivo di arma impropria, è idoneo a escludere anche la declaratoria di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ove la complessiva offensività del fatto non sia modesta.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

RamiReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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