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Ordinanza

Ordinanza n. 676/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 496501 del 09/12/2025, recante reiezione della istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma corta per difesa personale presentata dal ricorrente in data 30/10/2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202601274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto d'arma corta per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stata respinta la domanda di rinnovo della licenza di porto d'arma corta per difesa personale, deducendo, in particolare, difetti di istruttoria e di motivazione. La contestazione riguarda la mancata considerazione della circostanza che il richiedente era stato destinatario di numerosi tentativi di estorsione, regolarmente denunciati, potenzialmente collegati all'attività svolta. Secondo il ricorrente, tali episodi avrebbero dovuto essere valutati sia per verificare l'esistenza di un profilo di rischio peculiare e differenziato rispetto ad altri operatori economici, sia alla luce dei criteri elaborati dal documento approvato dal Tavolo tecnico del 19 giugno 2020, che attribuisce rilievo a episodi criminosi non occasionali, oggetto di circostanziate denunce, perpetrati in danno del richiedente il titolo di polizia.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Ha considerato opinabile e insufficientemente motivata l'affermazione amministrativa secondo cui il ricorrente non presenterebbe un profilo di rischio peculiare e differenziato rispetto agli operatori economici che svolgono la medesima attività, poiché i numerosi tentativi di estorsione denunciati sembrano poter avere un rapporto di diretta consequenzialità con l'attività esercitata. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli episodi delittuosi appaiono riconducibili a uno dei criteri previsti dal documento del Tavolo tecnico del 19 giugno 2020 e che il provvedimento non chiarisce le ragioni del diverso apprezzamento dell'amministrazione. Ritenendo che il pregiudizio potesse essere adeguatamente fronteggiato mediante una nuova determinazione motivata, il TAR ha accolto la tutela cautelare senza disporre direttamente il rinnovo della licenza, ordinando alle amministrazioni di rideterminarsi sull'istanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda di tutela cautelare; il giudice ha accolto l'istanza e ha adottato una misura propulsiva consistente nell'ordine di nuova motivata determinazione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel valutare una domanda di rinnovo di una licenza di porto d'arma per difesa personale, l'amministrazione deve considerare specificamente gli episodi criminosi denunciati in danno del richiedente quando essi possano presentare un rapporto di consequenzialità con l'attività svolta, verificando se configurino un rischio peculiare e differenziato rispetto a quello ordinariamente riferibile ad altri operatori della medesima attività.
  • Il rigetto di una domanda di licenza di porto d'arma per difesa personale è insufficientemente motivato quando si limita ad affermare l'assenza di un rischio peculiare e differenziato senza confrontarsi con la pluralità e la non occasionalità degli episodi criminosi denunciati dal richiedente e con il loro possibile collegamento all'attività esercitata.
  • Quando gli episodi criminosi denunciati dal richiedente appaiono riconducibili ai criteri utilizzati dall'amministrazione per valutare il rilascio o il rinnovo del titolo di polizia, il provvedimento negativo deve esplicitare le ragioni per cui tali elementi non sono ritenuti sufficienti o pertinenti.
  • In sede cautelare, ove emergano difetti di istruttoria e motivazione nel diniego di una licenza di porto d'arma, il giudice può accordare tutela ordinando all'amministrazione di rideterminarsi motivatamente sull'istanza, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa e senza disporre direttamente il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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