Sentenza n. 576/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 2 maggio 2024, n. 306, quanto al pagamento della somma riconosciuta alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 2 maggio 2024, n. 306, deducendo il mancato pagamento della somma dovuta dall’Amministrazione in esecuzione della pronuncia. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento, ma soltanto durante la pendenza del giudizio di ottemperanza, e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Quanto alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha ritenuto che il comportamento dell’Amministrazione avesse reso necessario il ricorso per ottemperanza, poiché il pagamento era avvenuto solo dopo la sua instaurazione. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere alla ricorrente metà delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con compensazione della restante metà in ragione della definizione amministrativa della controversia. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’adempimento intervenuto in corso di causa ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il giudizio.
- La definizione amministrativa della controversia intervenuta durante il giudizio può giustificare la compensazione parziale delle spese, anche quando l’amministrazione risulti virtualmente soccombente.
Come è indicizzato
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