Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 576/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 2 maggio 2024, n. 306, quanto al pagamento della somma riconosciuta alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 2 maggio 2024, n. 306, deducendo il mancato pagamento della somma dovuta dall’Amministrazione in esecuzione della pronuncia. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento, ma soltanto durante la pendenza del giudizio di ottemperanza, e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Quanto alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha ritenuto che il comportamento dell’Amministrazione avesse reso necessario il ricorso per ottemperanza, poiché il pagamento era avvenuto solo dopo la sua instaurazione. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere alla ricorrente metà delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con compensazione della restante metà in ragione della definizione amministrativa della controversia. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’adempimento intervenuto in corso di causa ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione che ha reso necessario il giudizio.
  • La definizione amministrativa della controversia intervenuta durante il giudizio può giustificare la compensazione parziale delle spese, anche quando l’amministrazione risulti virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.