Cassazione Penale, Sentenza n. 24020/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di violazione di legge: il difensore ha dedotto che l'ordinanza di revoca dei giorni di liberazione anticipata si è basata su un "automatismo" illegittimo, ricavando dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro la permanenza del vincolo associativo senza specificare il periodo di adesione. È stato censurato il mancato esame di documenti rilevanti (relazione di osservazione della personalità, documentazione sulla condotta durante i benefici e sulle attività lavorative in carcere) e la mancata valutazione complessiva dell'evoluzione della personalità e del percorso rieducativo di Macrì.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia adottato automatismi: ha preso atto delle condanne per reati di particolare gravità (associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata allo spaccio) commessi nel corso dell'esecuzione e successivamente ai provvedimenti di concessione dei giorni di liberazione anticipata. La motivazione ha considerato, oltre al dato formale della sentenza di primo grado del 7/6/2011, elementi che documentano la persistenza della partecipazione associativa almeno fino al 2007 (sequestro di sostanze nell'agosto 2006 e dichiarazioni di collaboratori). La gravità dei fatti è ritenuta sufficiente a dimostrare la perdita dell'efficacia rieducativa dei benefici concessi. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010
Richiamata per il principio che la commissione di fatti criminosi gravi può incidere in modo determinante sul percorso rieducativo dell'interessato e giustificare la revoca di benefici, senza che sia necessario esaurire in motivazione l'analisi di tutti gli indici favorevoli residui.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019
Richiamata in analogia per confermare che la gravità dei reati commessi durante o dopo la fruizione dei benefici può legittimare la revoca, con una valutazione complessiva dei fatti accertati in sede penale.
Massime di principio
- La revoca di benefici come la liberazione anticipata può essere giustificata dalla successiva commissione di reati gravi anche se i provvedimenti di concessione erano intervenuti prima: la gravità e la persistenza della condotta criminale possono annullare l'effetto rieducativo precedentemente manifestato.
- Il tribunale di sorveglianza deve valutare la documentazione penale che attesta la permanenza e la concretezza dell'adesione all'associazione; non è necessariamente illegittimo basarsi su accertamenti penali (sequestri, dichiarazioni di collaboratori, sentenze) per ricostruire la durata e l'intensità della partecipazione associativa.
- La difesa che contesti la revoca deve produrre elementi specifici e circostanziati (relazioni di osservazione, documenti sulla condotta carceraria, attività lavorative, progressi nel trattamento) e non può limitarsi a censure generiche sull'assenza di "prove" del periodo di permanenza nell'associazione.
- Non è sempre richiesto che il tribunale esprima puntualmente la "recessività" degli indici favorevoli residui; se la gravità dei fatti accertati è tale da incidere significativamente sul processo rieducativo, la motivazione della revoca può essere ritenuta adeguata.
- In casi similari, è cruciale dimostrare con precisione temporale e documentale che i fatti nuovi non interferiscono con il percorso rieducativo: la mera presenza di una sentenza penale senza specifiche contestazioni di temporalità può essere comunque valutata insieme ad altri elementi probatori.
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