Sentenza del 17/12/2018 n. 1189 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
DICHIARAZIONI - Principio emendabilità della dichiarazione fiscale - Non opera per le dichiarazioni soggette a decadenza e negoziali - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato e versato IRAP per il 2011 e successivamente aveva utilizzato in compensazione, tramite modelli F24, crediti IRAP relativi al 2012. L'Amministrazione aveva disconosciuto tali crediti, rilevando che non risultavano dalle dichiarazioni IRAP presentate, e aveva iscritto a ruolo le somme, emettendo una cartella complessiva di 2.260,72 euro. Il contribuente sosteneva l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto lo studio non aveva dipendenti e disponeva soltanto di beni strumentali di modesto valore, e affermava di poter far valere tale errore anche in sede contenziosa, senza dover previamente presentare un'istanza di rimborso. L'Agenzia contestava inoltre la nullità della sentenza di primo grado per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, poiché la motivazione rigettava il ricorso mentre il dispositivo lo accoglieva. Ha tuttavia deciso direttamente il merito, ritenendo provata l'assenza di autonoma organizzazione: il contribuente non aveva lavoratori dipendenti e possedeva beni ammortizzabili di valore complessivo modesto, pari a circa 3.000 euro. È stata quindi riconosciuta la non debenza dell'IRAP e annullata la cartella di pagamento. Le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'organizzazione impiegata non eccede il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e non vi è un impiego significativo di lavoro altrui. La presenza di beni strumentali modesti e l'assenza di dipendenti sono elementi rilevanti per escludere il presupposto impositivo.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Controllo automatico delle dichiarazioni
Consente all'Amministrazione di verificare automaticamente i dati dichiarati e i versamenti effettuati, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la pretesa dimostrando l'insussistenza dell'obbligazione tributaria.
Art. 2697 del codice civile
Quando il contribuente modifica o ritratta quanto indicato nella dichiarazione, deve provare il fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione tributaria, nella specie l'assenza di autonoma organizzazione.
Art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998
Dichiarazione integrativa
La dichiarazione integrativa è soggetta a termini diversi a seconda che corregga errori a danno dell'Amministrazione o del contribuente. La possibilità di correggere la dichiarazione non esclude, comunque, la facoltà di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria.
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
Termini per l'accertamento
È richiamato quale termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per l'Amministrazione.
Art. 59 del d.lgs. n. 546/1992
Rimessione della causa al primo giudice
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza, ma non rientra tra i casi che impongono necessariamente la rimessione della causa al giudice di primo grado; il giudice d'appello può decidere direttamente il merito.
Artt. 156 e 360, n. 4, del codice di procedura civile
Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
La sentenza è nulla quando il contrasto tra motivazione e dispositivo impedisce di individuare il concreto comando giudiziale e non è possibile ricostruire la decisione attribuendo prevalenza a una delle parti.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
La motivazione deve consentire di comprendere chiaramente la decisione; un contrasto insanabile con il dispositivo compromette tale requisito.
Art. 6 del d.m. 22 luglio 1988, n. 275
Indicazione del credito d'imposta a pena di decadenza
Le dichiarazioni soggette a una decadenza legale per mancata indicazione di un beneficio non sono liberamente emendabili dopo la scadenza del termine.
Artt. 1427 e seguenti del codice civile
Errore nei negozi giuridici
Quando la dichiarazione fiscale contiene una manifestazione di volontà negoziale, la sua emendabilità è più limitata e può richiedere la prova di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
Massime di principio
- Un professionista può contestare l'IRAP anche dopo averla dichiarata o versata, purché dimostri concretamente l'assenza di autonoma organizzazione.
- La prova dell'assenza di autonoma organizzazione grava sul contribuente che intende superare quanto originariamente indicato nella dichiarazione; sono particolarmente rilevanti l'assenza di dipendenti, il valore e la natura dei beni strumentali e la struttura effettiva dello studio.
- La dichiarazione fiscale contenente una mera esposizione di dati o conoscenze può essere emendata anche in sede contenziosa, soprattutto per contrastare una maggiore pretesa dell'Amministrazione.
- L'emendabilità non è illimitata: non opera, o opera in modo più restrittivo, per dichiarazioni con valore negoziale, per opzioni fiscali e per benefici soggetti a decadenza.
- Un credito ritenuto inesistente dall'Amministrazione può essere fatto valere in giudizio contro la cartella, anche quando non sia stata previamente presentata un'istanza di rimborso, se il contribuente dimostra l'insussistenza dell'imposta.
- Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo rende nulla la sentenza quando non consente di individuare il comando giudiziale; il giudice d'appello può però decidere direttamente la controversia nel merito, se dispone degli elementi necessari.
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