Cassazione Civile, Sentenza n. 22726/2020 del 20/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo sussistente la violazione dell'obbligo di motivazione (richiamando orientamenti consolidati e la sentenza Corte Cost. n.249/2017). La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata; deciso nel merito, è stato accolto l'originario ricorso del contribuente e annullato l'avviso impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione di avviso di revisione del classamento ai sensi dell'art.1, comma 335, legge 30/12/2004 n.311 relativo al riclassamento di quattordici unità immobiliari e all'accatastamento in categoria superiore e nuova classe di altra unità in Roma (microzona 1 - centro storico); il ricorrente deduceva carenza/insufficienza della motivazione dell'atto amministrativo, lamentando che l'avviso si limitava a richiamare atti prodromici e caratteri generici della microzona (illuminazione, consistenza, altezza) senza indicare i concreti elementi che hanno inciso sul diverso classamento delle singole unità
Norme richiamate
art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004 n.311
norma che disciplina la procedura di revisione parziale del classamento; la Corte afferma che gli atti adottati sulla base di tale comma devono essere motivati specificamente con riferimento agli elementi che hanno inciso sul nuovo classamento delle singole unità
art. 3 legge 7 agosto 1990 n.241
principio generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; invocato per ritenere inadeguata la motivazione dell'avviso di riclassamento
art. 7, comma 1, legge (citata nel testo come 1.212/2009)
norma richiamata nel ricorso (testo originale indica riferimento a regole di motivazione/procedura); la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione in coerenza con le regole generali sulla motivazione degli atti
art. 9 e art. 8 del d.P.R. 23 marzo 1998 n.138
art.9 richiamato come insieme di regole applicabili alla revisione del classamento; art.8 contiene l'elenco degli elementi (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità) che devono essere considerati e specificati nella motivazione
art. 3, comma 154, lett. e) legge 23 dicembre 1996 n.662
richiamata per affermare che nella revisione occorre tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici della singola unità, del fabbricato e della microzona
art. 61 d.P.R. 1142/1949
norma richiamata tra le eccezioni sollevate dal ricorrente; la Corte regionale non si era pronunciata compiutamente su questo profilo, dedotto nel ricorso cassato
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la mancata pronuncia della Commissione su specifiche eccezioni; la Cassazione ha ritenuto assorbiti tali motivi in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione probatoria e alla valorizzazione di elementi non presenti nell'avviso; la Corte ha ritenuto che la Commissione regionale avesse valorizzato riferimenti non indicati nell'atto amministrativo
art. 384 c.p.c.
norma processuale che consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non vi sono accertamenti di fatto da compiere; applicata dalla Corte per decidere direttamente l'accoglimento dell'originario ricorso
sentenza Corte Costituzionale n.249/2017
richiamata per affermare che, data la natura diffusa dell'operazione di riclassamento, l'obbligo di motivazione deve essere assolto in modo rigoroso e specifico per ciascuna microzona e, in concreto, per le singole unità immobiliari coinvolte
Massime di principio
- Gli avvisi di revisione del classamento adottati ai sensi dell'art.1, comma 335, L. 311/2004 devono contenere una motivazione specifica e puntuale che indichi gli elementi concreti (tra quelli dell'art.8 DPR n.138/1998) che hanno inciso sul nuovo classamento di ciascuna unità immobiliare
- Non è sufficiente un richiamo generico alla normativa o alla esistenza di uno scostamento medio nella microzona: la motivazione deve permettere al contribuente di conoscere le ragioni concrete dell'atto
- In difetto di adeguata motivazione l'atto di riclassamento può essere annullato dalla Corte, anche decidendo nel merito, se non sono necessari accertamenti di fatto
- La natura "diffusa" dell'operazione (riclassamento di più immobili in una microzona) rafforza l'obbligo di motivazione individuale per ciascuna unità
- Le spese di giudizio possono essere compensate ove, al tempo del contenzioso, la giurisprudenza sulla questione non fosse univoca
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