Sentenza del 22/06/2021 n. 3158 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Motivi di appello e produzione documentale - Notifica degli atti presupposti - Impugnazione della sola cartella di pagamento per questioni di merito - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato proposto contestando la cartella di pagamento con censure di merito relative all'obbligazione tributaria sottostante. Il ricorso ha sostenuto profili di illegittimità sull'esistenza e sulla quantificazione del debito tributario senza invece aver impugnato gli atti presupposti (avviso di accertamento/atto impositivo). La Corte ha ritenuto che, secondo i principi dell'impugnazione tributaria e l'art. 53 d.lgs. 546/92, l'appello deve essere 'speciale' rispetto ai punti controversi già decisi in primo grado e che gli atti di riscossione coattiva possono essere impugnati solo per vizi propri, mentre le questioni di merito devono essere dedotte in relazione agli atti presupposti.
La decisione
L'appello è stato dichiarato irrilevante rispetto alle censure di merito sollevate e quindi respinto per quanto attiene la contestazione della cartella con argomentazioni di merito; la posizioni sostanziali sul debito dovevano essere impugnate con riferimento agli atti presupposti. Di conseguenza è stata confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui rigettava le censure svolte esclusivamente avverso la cartella, salvo eventuali vizi propri della cartella non dedotti.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
L'art. 53 è interpretato nella sentenza come principio di specialità dell'impugnazione in appello: l'appellante deve limitarsi ai punti controversi già decisi in primo grado e non può sollevare in appello questioni di merito attinenti ad atti che non siano stati impugnati in primo grado (ossia gli atti presupposti della riscossione).
Cassazione
La giurisprudenza richiamata conferma il principio secondo cui le cartelle di pagamento e gli atti di riscossione coattiva sono impugnabili solo per vizi propri; eventuali censure sul merito della pretesa tributaria devono essere dedotte contro gli atti impositivi presupposti.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere impugnata per vizi propri (nullità formali, difetti di notifica, errori materiali), ma non per contestare il merito dell'obbligazione tributaria se non si impugnano gli atti presupposti.
- Per contestare l'esistenza o la misura del tributo è necessario impugnare l'atto impositivo/accertamento che ha dato origine alla riscossione; altrimenti le censure di merito risultano irrilevanti in un ricorso avverso la sola cartella.
- In appello occorre rispettare il principio di specialità: i motivi devono riferirsi ai punti effettivamente decisi in primo grado e non sono ammissibili nuovi profili sostanziali estranei all'oggetto del giudizio di primo grado.
- Prima di proporre impugnazione, verificare sempre la regolarità della notifica degli atti presupposti: la mancanza di notifica può rendere impugnabile la cartella per vizio proprio (nullità della cartella per difetto di presupposti).
- Strategia pratica: se si intendono contestare questioni di merito, proporre ricorso contro l'atto impositivo originario; se si impugna la cartella, limitare le doglianze a vizi formali, di notificazione o di calcolo riconoscibili nella cartella stessa.
- Documentazione: produrre tempestivamente in primo grado i documenti relativi agli atti presupposti; in appello la possibilità di produrre nuovi documenti è più limitata e subordinata alle regole di specialità e ammissibilità.
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