Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DM di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella camera di consiglio istruttoria, il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione e la completezza dell'istruzione, rilevando che l'Amministrazione aveva depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e che non erano state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Collegio ha accertato la persistenza dell'interesse del ricorrente alla decisione e l'assenza di ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non ha deciso nel merito la legittimità del decreto di rigetto né ha definito il giudizio in rito. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato, in considerazione dell'ordine cronologico della causa e degli obiettivi di smaltimento connessi al PNRR. Il testo richiama il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese risulta riportata.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; nel caso concreto il fascicolo è stato depositato in prossimità dell'udienza camerale.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato per il divieto di rinvio nella gestione delle cause rientranti nelle udienze di smaltimento, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 72-bis c.p.a., quale fondamento del divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle cause individuate per le udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di procedere alla calendarizzazione della trattazione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo del procedimento è stato depositato e non sono necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento.
- La camera di consiglio istruttoria destinata all'organizzazione della trattazione non definisce il merito della controversia e non comporta, di per sé, né l'accoglimento né il rigetto del ricorso.
Come è indicizzato
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