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Sentenza

Sentenza n. 757/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100014 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 04.07.2025 e notificato in pari data, via PEC con cui si revoca il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 15.05.2025.

Giustizia amministrativa202502391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, ottenendo il relativo nulla osta. Successivamente lo Sportello Unico per l’Immigrazione avviava il procedimento di revoca, ritenendo ostativo il fatto che, al momento della domanda, l’interessato non fosse in possesso materiale del permesso stagionale. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità, poiché il provvedimento affermava contemporaneamente che non erano pervenute osservazioni e che l’interessato aveva invece prodotto osservazioni e documentazione. L’Amministrazione non aveva inoltre considerato la memoria difensiva trasmessa via PEC nei termini, né aveva spiegato perché le deduzioni fossero irrilevanti. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché carenza ed erroneità dell’istruttoria. Sosteneva di possedere i requisiti sostanziali per la conversione: almeno tre mesi di attività lavorativa regolare, un concreto contratto di lavoro subordinato e la disponibilità della quota prevista dal decreto flussi. Contestava che il mero mancato possesso fisico del titolo stagionale potesse impedire la conversione, soprattutto perché la mancata consegna del permesso era dipesa dal ritardo dell’Amministrazione, che lo aveva convocato quasi un anno dopo l’ingresso in Italia e aveva ritenuto medio tempore scaduta la validità del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato il provvedimento di revoca del nulla osta. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’atto presentava una contraddizione insanabile: da un lato dichiarava che non erano pervenute osservazioni o documenti, dall’altro riconosceva che l’interessato aveva presentato osservazioni e ulteriore documentazione. Il successivo richiamo indistinto a entrambe le ipotesi impediva di individuare il presupposto effettivo della decisione. La contraddittorietà interna e la perplessità motivazionale integravano eccesso di potere, violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria. L’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare la memoria tempestivamente depositata e spiegare puntualmente le ragioni della sua eventuale irrilevanza, senza ricorrere a formule stereotipate. Quanto al secondo motivo, il TAR ha interpretato l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 nel senso che la conversione del permesso stagionale dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge — attività lavorativa regolare per almeno tre mesi, offerta di lavoro subordinato e disponibilità della quota — e non dal possesso materiale di un permesso stagionale formalmente valido al momento della domanda. Nel caso concreto, l’assenza del titolo materiale non era imputabile al lavoratore, ma derivava dal ritardo dell’Amministrazione nella convocazione e dalla mancata consegna del permesso. Non sarebbe ragionevole subordinare l’esercizio della facoltà di conversione alla maggiore o minore solerzia degli uffici. La circolare ministeriale del 24 ottobre 2024 non poteva essere interpretata come introduttiva di un requisito ulteriore del possesso fisico del titolo. Il provvedimento è stato quindi annullato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve essere chiara, coerente e verificabile; la contraddittorietà interna che impedisce di ricostruire il percorso logico-decisionale rende illegittimo l’atto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell’avvio del procedimento di revoca del nulla osta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dall’interessato a seguito del preavviso devono essere effettivamente esaminate e valutate dall’Amministrazione con motivazione puntuale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La conversione è subordinata ai requisiti sostanziali previsti dalla norma e non al possesso materiale di un permesso stagionale formalmente valido al momento della domanda.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina del permesso di soggiorno e della conversione.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo è illegittimo per perplessità e contraddittorietà motivazionale quando afferma simultaneamente fatti incompatibili — come la mancata presentazione e la presentazione di osservazioni — senza chiarire quale circostanza costituisca il presupposto effettivo della decisione.
  • In applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’Amministrazione deve esaminare le osservazioni tempestivamente presentate dal destinatario del preavviso e motivare in modo puntuale le ragioni per cui le ritiene non idonee a superare i rilievi ostativi; la loro omissione determina difetto di istruttoria e di motivazione.
  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, tra cui almeno tre mesi di attività lavorativa regolare, un’offerta concreta di lavoro subordinato e la disponibilità della quota, e non il possesso materiale di un permesso stagionale formalmente valido al momento della domanda.
  • Il mancato possesso materiale del permesso stagionale non può pregiudicare la conversione quando dipenda dal ritardo o dalla mancata consegna del titolo imputabile all’Amministrazione; l’esercizio del diritto non può essere condizionato dalla maggiore o minore sollecitudine degli uffici nel definire il procedimento.
  • Una circolare amministrativa non può introdurre, in assenza di una base normativa, un requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, quale l’obbligo di disponibilità fisica del permesso stagionale da convertire.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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