Sentenza n. 1361/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, 1) della Deliberazione n.545 del 17.6.2024 prot. 14180 del 24.6.2024 del Direttore Generale della p.a. resistente, in uno agli elenchi allegati che ne costituiscono parte integrante, e comunque di ogni suo contenuto; 2) della proposta di delibera della UOSC Gestione Risorse Umane della p.a. resistente, che è stata accolta con l’atto impugnato sub 1); 3) della nota prot. 15505 del 10.7.2024 del Direttore UOC Risorse Umane della p.a. resistente all’istanza di annullamento in autotutela depositata dal ricorrente; 4) per quanto occorrer possa, della Deliberazione n.834 del 3.9.2024 del Direttore Generale della p.a. resistente; 5) della Deliberazione n.1164 del 7.11.2023 con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di Dirigente Avvocato presso la p.a. resistente, e del relativo testo costituente il “bando di concorso”; 6) in ogni caso di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali agli atti menzionati, anche laddove non conosciuti. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria degli ammessi, e quindi alla partecipazione alla fase successiva del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle ulteriori fasi del concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente avvocato, nonché gli atti successivi e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato al concorso dichiarando di essere avvocato iscritto all’Albo da oltre dieci anni e abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Era stato escluso per mancata documentazione del requisito specifico relativo all’esperienza lavorativa quinquennale presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, con contenuto analogo a quello previsto per il profilo di avvocato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione della disciplina costituzionale e legislativa richiamata, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto del presupposto, violazione del procedimento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’amministrazione avrebbe interpretato erroneamente il requisito esperienziale. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, travisamento e difetto di istruttoria, sostenendo che il bando fosse generico e indeterminato quanto alle modalità di dimostrazione del requisito e che l’obbligo di documentazione imposto anche agli avvocati con esperienza ultraquinquennale fosse illegittimo. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza di autotutela, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Nel corso del giudizio il ricorrente ha prospettato la cessazione della materia del contendere, rilevando di essere stato ammesso alla prova scritta senza un’esplicita indicazione della riserva. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, rilevando che l’ammissione con riserva consente al candidato escluso di partecipare alle prove durante il giudizio, ma non elimina l’esclusione né produce stabilmente gli effetti favorevoli del concorso; tali effetti si consolidano soltanto con una pronuncia di merito favorevole passata in giudicato e con lo scioglimento positivo della riserva. Ha poi accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo il Collegio, la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso contro l’esclusione, poiché la graduatoria, pur appartenendo alla medesima sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile dell’esclusione e implica nuove valutazioni riguardanti anche gli altri concorrenti. Il ricorrente, ammesso con riserva, aveva superato le prove ed era stato inserito al trentanovesimo posto della graduatoria finale, ma non aveva impugnato la relativa delibera di approvazione. L’annullamento dell’esclusione non avrebbe quindi potuto produrre automaticamente l’effetto caducante della graduatoria. I motivi di merito non sono stati esaminati. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost.
Norme costituzionali richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure contro l’esclusione; il giudice non le ha esaminate nel merito per la declaratoria di improcedibilità.
l. 241/1990
Richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell’azione amministrativa e al procedimento; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
d.lgs. 165/2001
Richiamato con particolare riferimento all’art. 26, comma 1, e all’interpretazione del requisito professionale previsto dal bando; il giudice non ha deciso tali questioni di merito.
Massime di principio
- L’ammissione con riserva a un pubblico concorso del candidato escluso produce, durante la pendenza del giudizio, il solo effetto cautelare di consentirgli la partecipazione alle prove e di impedire il protrarsi della lesione; non elimina l’esclusione né consolida gli effetti favorevoli della partecipazione, che dipendono da una pronuncia di merito favorevole passata in giudicato e dallo scioglimento positivo della riserva.
- Il candidato che abbia impugnato la propria esclusione da un concorso pubblico deve impugnare anche la graduatoria finale successivamente approvata, quando questa sia intervenuta durante il giudizio e il candidato abbia partecipato alle prove, anche con riserva.
- La graduatoria finale di un concorso pubblico non è una conseguenza inevitabile dell’atto di esclusione, perché comporta nuove valutazioni riferite a una pluralità di concorrenti; pertanto, l’eventuale annullamento dell’esclusione non determina automaticamente l’effetto caducante della graduatoria non impugnata.
- La mancata impugnazione della graduatoria finale, intervenuta dopo l’impugnazione dell’esclusione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →